Statuto

Statuto del Centro Studi Eurasia Mediterraneo (CeSEM)

Art. 1. – E’ costituita l’Associazione “Centro Studi Eurasia Mediterraneo” (d’ora in poi “CeSEM”): si tratta di una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della formazione, della cultura e della convivenza pacifica tra i popoli; è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – Il CeSEM persegue i seguenti scopi:

a) attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;

b) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni finalizzato alla rimozione degli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;

c) lo studio e la divulgazione dei principali temi legati all’analisi delle relazioni internazionali in base all’approccio multidisciplinare che contraddistingue la scienza della geopolitica;

d) promozione di iniziative rivolte ad instaurare rapporti di conoscenza, intesa e solidarietà con Stati, governi, associazioni culturali che agiscono in direzione dell’unità dell’Eurasia e del bacino del Mediterraneo;

e) valorizzazione della funzione civilizzatrice svolta dalle culture e dalle tradizioni religiose fiorite nello spazio eurasiatico;

f) organizzazione di convegni, congressi, stages di formazione ed ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere nazionale ed internazionale;

g) pubblicazione di riviste, periodici, studi, documentari, anche su supporti informatici.

Art. 3. – Il CeSEM per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

FORMAZIONE-DOCUMENTAZIONE

1) promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi nazionali ed internazionali finalizzate allo studio della geopolitica;

2) promuovere e organizzare centri di documentazione, formazione, collegati anche con organismi operanti nei settori analoghi, nazionali ed internazionali;

3) promuovere iniziative di formazione e informazione della persona avvalendosi della collaborazione di ricercatori universitari, studiosi, saggisti e giornalisti di precisione, esperti nei fondamentali campi di interesse della sfera metodologica della geopolitica (politica, storia, geografia, economia e finanza, strategia militare, scienza e tecnologia, etnografia).

SOLIDARIETA’INTERNAZIONALE

1) promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti per la promozione e l’attuazione di programmi di cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale quale attività accessoria allo studio della Geopolitica;

2) realizzare la costituzione di centri di riferimento per l’alfabetizzazione, l’assistenza sanitaria, le attività artigiane e l’assistenza sociale nei Paesi in Via di Sviluppo;

3) realizzare o contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo in collaborazione con O.N.G., associazioni e istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;

4) intervenire e inviare volontari e personale specializzato nei Paesi in via di sviluppo per solidarietà, fratellanza e per gli scopi previsti dall’associazione;

5) organizzare, promuovere e gestire progetti di cooperazione decentrata, rivolti ai Paesi in Via di Sviluppo e nelle aree di emergenza, finalizzati alla prevenzione dell’abbandono del minore e alla sua crescita integrale all’interno della famiglia, anche mediante progetti di sostegno a distanza.

CULTURA

1) offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale;

2) programmare, produrre e gestire un’attività culturale, editoriale-informatica, sia individuale che di gruppo, nell’intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali;

3) organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti;

4) favorire incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati;

5) partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale e delle comunità nazionali ed internazionali.

TURISMO

1) promuovere e gestire l’attuazione di programmi di itinerari, visite guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte ai singoli cittadini, scuole, enti pubblici e privati, associazioni ed a chiunque altro ne faccia richiesta;

2) promuovere il turismo, in particolare quello rivolto a persone diversabili, giovani e anziani, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana ed alla conoscenza delle problematiche della Geopolitica;

3) gestire direttamente o per mezzo di terzi centri vacanza, case per ferie, alberghi, ristoranti, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, case dello studente, centri di ospitalità, case di accoglienza, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo.

Art. 4. – L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono essere soci persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. L’ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.

Art. 5. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 6. – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 7. – L’associazione ha la facoltà di istituire sezioni distaccate e sedi secondarie in Italia e all’estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell’associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un’assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

Art. 8. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È fatto espresso obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere inviato via posta elettronica o raccomandata entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono: l’assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente; il Vicepresidente.

Art.. 11. – L’assemblea dei soci è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione dell’assemblea può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante distribuzione via posta elettronica o cartacea.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio direttivo; approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 4 membri, nominati dal Presidente fra i soci. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in seguito a regolare convocazione. La convocazione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da: il presidente; da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote associative annuali. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Questi viene eletto dall’Assemblea, alla quale presenta il suo programma ed il direttivo da cui vorrebbe essere affiancato. Se vi sono più candidature, viene eletto colui il quale consegue la maggioranza semplice a voto palese. Se nessuno consegue la maggioranza semplice, si procede ad un ballottaggio fra i due candidati che hanno ricevuto più voti e risulta eletto chi dei due consegue la maggioranza semplice a voto palese. Il presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16 – All’interno del Consiglio direttivo, il Presidente individua la figura del Vicepresidente, il quale lo affianca nella gestione dell’associazione e lo sostituisce con pari poteri in caso di indisponibilità o di assenza.

Art. 17. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 18. – Tutte le cariche elettive sono gratuite e senza fini di lucro, ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 19. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

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