di Andrea Turi
“Stabilendo buone leggi per il mondo, puoi governare il mondo;
stabilendo buone leggi per un paese, puoi governare un paese”
Xi Jinping
Nel Piano sulla costruzione dello Stato di Diritto in Cina (2020 – 2025)1la leadership del Partito Comunista Cinese ha inteso fissare le linee guida atte alla realizzazione di uno Stato di diritto coerente con le caratteristiche dello Stato e della società cinese, uno Stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi; adottato dal Comitato Centrale del Partito Comunista e dal Consiglio di Stato, il piano riafferma il concetto che lo Stato di diritto rappresenta “un segno distintivo del progresso, è il metodo di base per governare il Paese ed è una ferma intenzione del Partito Comunista Cinese e del popolo cinese; uno Stato di diritto fiorente fa prosperare il Paese e uno Stato di diritto forte rende forte il Paese. Questo piano è formulato per il coordinamento generale e l’avanzamento della costruzione dello Stato di diritto in Cina2; stando alle intenzioni di Pechino, il piano deve guidare verso la realizzazione di un sistema di Stato di diritto socialista tipicamente cinese che prenderà forma entro il 2025 e sarà sostanzialmente costruito su solide fondamenta già entro il 2035; un piano in cui viene attribuita notevole l’importanza ad una governance basata su una legge che, a sua volta, deve essere elevata e posta su una posizione che le permetta di assumere una valenza generale, strategica e fondamentale; un piano, quindi, che stabilisce i principi basilari atti alla piena costruzione dello Stato di diritto in Cina: tra questi, il mantenimento della leadership centralizzata e unificata del Partito Comunista Cinese, una filosofia di azione governativa e decisionale incardinate sul popolo e sulle persone e sulla risoluzione dei loro problemi mentre, al contempo, si intende portare la Repubblica Popolare a muovere avanti lungo una nuova strada che porti dritta e senza tante deviazioni all’obiettivo finale stabilito da Pechino: costruire un Paese socialista moderno con caratteristiche cinesi.
Secondo l’Ufficio della Commissione per la governance generale basata sul diritto del Comitato centrale del PCC, “il testo è un documento guida per la promozione della governance basata sulla legge nella Cina della nuova era e soddisfa le nuove richieste e aspettative del popolo in materia di democrazia, Stato di diritto, equità, giustizia, sicurezza e ambiente3”; il piano, dunque, propone misure insieme di riforma e sviluppo in tutta una serie di settori che coprono i più disparati campi sociali e giuridici tra cui l’attuazione completa della Costituzione, l’istituzione di un sistema completo delle leggi, un sistema efficiente per l’applicazione della legge, un rigoroso sistema di controllo giuridico, un forte sistema di garanzia legale e un solido sistema di regolamenti intra-partitici. Non solo: il Piano sulla costruzione dello Stato di Diritto in Cina (2020 – 2025) comprende, inoltre, capitoli che si occupano della salvaguardia della sovranità, della sicurezza e degli interessi nazionale, difesi e sviluppati, oggi, in conformità con la legge vigente.
Il giorno successivo la pubblicazione del documento (11 agosto 2021), l’agenzia di stampa cinese Xinhua diffuse un comunicato in cui si riassumevano le disposizioni principali del testo: “identificando la promozione dello Stato di diritto per il governo come il compito principale nel far progredire la governance basata sulla legge in tutte le aree, il documento ha evidenziato le filosofie guida, i principi e gli obiettivi generali di questa causa per i prossimi cinque anni; sollecita il miglioramento delle funzioni governative in vari campi, tra cui l’adeguamento economico, la supervisione del mercato, la gestione sociale, il servizio pubblico e la protezione dell’ambiente; la funzione del governo nella formulazione di strategie, piani, politiche e standard di sviluppo dovrebbe rafforzarsi. Maggiori sforzi legali e istituzionali dovrebbero frenare gli interventi ingiusti nelle attività microeconomiche; per quanto riguarda il miglioramento del contesto imprenditoriale basato sulla legge, il piano richiede sforzi concreti per impedire al potere amministrativo di eliminare o soffocare la concorrenza. Si impegna a migliorare il sistema di trattamento nazionale più un elenco negativo prestabilito per gli investimenti esteri. Promette inoltre un’applicazione rafforzata delle leggi anti-monopolio e anti-concorrenza sleale; sottolinea la promozione di attività legislative e studi in settori chiave quali la sicurezza nazionale, la biosicurezza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive e l’economia digitale; il documento chiede di migliorare i sistemi di risposta alle emergenze, tra cui il monitoraggio e l’allerta precoce, la segnalazione delle informazioni, la risposta rapida, il ripristino e l’indagine e la valutazione degli eventi pertinenti; le organizzazioni di livello primario e il pubblico dovrebbero essere guidati e regolamentati nella partecipazione alla risposta alle emergenze per migliorare la capacità di gestire le emergenze in conformità con la legge, afferma lo schema. Ha aggiunto che le esercitazioni al riguardo dovrebbero essere condotte regolarmente; […] il documento sottolinea il rafforzamento della leadership del Partito per la costruzione di un governo basato sullo Stato di diritto4.
In precedenza, il Presidente Xi Jinping aveva esposto i requisiti di base per il lavoro sulla costruzione dello Stato di diritto in Cina con quelli che sono conosciuti come gli undici pilastri che incarnano le ricche implicazioni del pensiero di Xi in materia di Stato di diritto: 1. sostenere la leadership del Partito sulla governance generale basata sulla legge; 2. adottare un approccio centrato sulle persone; 3. rimanere sulla strada dello Stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi; 4. aderire alla governance basata sulla Costituzione; 5. promuovere la modernizzazione del sistema di governance e della capacità della Cina lungo il percorso dello Stato di diritto; 6. aderire a un sistema di Stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi; 7. perseguire progressi coordinati nella governance basata sulla legge, nell’esercizio del potere statale basato sulla legge e nell’amministrazione governativa basata sulla legge e promuovere lo sviluppo integrato dello Stato di diritto per il Paese, il governo e la società; 8. garantire un solido processo legislativo, un’applicazione rigorosa della legge, un’amministrazione imparziale della giustizia e l’osservanza della legge da parte di tutti; 9. adottare un approccio coordinato per promuovere lo Stato di diritto in patria e nelle questioni che coinvolgono parti straniere; 10. promuovere un team di professionisti di alta qualità con integrità e capacità per il lavoro legale; 11. garantire che i principali funzionari a vari livelli attuino fedelmente le principali decisioni e piani presi dal Comitato Centrale del PCC sulla governance generale basata sulla legge5.
Nel formulare il sistema teorico dello Stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi, il pensiero di Xi Jinping sullo Stato di diritto ha segnato il progresso nel sistema di valori con caratteristiche cinesi, contribuendo così alla saggezza cinese al mondo per far progredire lo Stato di diritto. Mentre il mondo subisce cambiamenti epocali mai visti in un secolo, la Cina si trova in un periodo critico per realizzare il ringiovanimento nazionale e andare avanti con sforzi a tutto campo per costruire un moderno Paese socialista.
Il Piano sulla costruzione dello Stato di Diritto in Cina (2020 – 2025) sottolinea la comprensione della legge da parte della leadership cinese come strumento politico. Il documento afferma, così, che governare attraverso la legge serve ad aiutare lo Stato a guadagnare forza e prosperità oltre che ad essere necessario per garantire la rinascita della Repubblica Popolare Cinese. A tal fine, il documento contiene i seguenti principi guida generali:
mantenere la leadership centralizzata e unificata del PCC come garanzia fondamentale dello Stato di diritto in Cina, dando priorità agli interessi delle persone nello stabilire lo Stato di diritto; promuovere il diritto come parte integrante del PCC, dello Stato cinese e della società cinese; aderendo a una combinazione di Stato di diritto e Stato di virtù; tenere conto delle circostanze nazionali nell’instaurazione dello Stato di diritto. Entro il 2025, la leadership cinese mira a sviluppare ulteriormente il quadro istituzionale per lo Stato di diritto in Cina, stabilire un sistema giuridico socialista più completo con caratteristiche cinesi (in cui la costituzione gioca un ruolo centrale), un sistema di governo più solido con chiare responsabilità amministrative definite dalla legge e un sistema giudiziario più efficiente, progredire nella formazione di una “società a regola d’arte” e migliorare l’applicazione della normativa interna dei partiti. Entro il 2035, invece, si punta a ad un completamento sostanziale di uno Stato, un Governo e una società regolati dallo Stato di diritto in cui si sia sostanzialmente formato un sistema diritto socialista con caratteristiche cinesi in cui venga pienamente garantito il diritto delle persone a una partecipazione eguale e a un uguale sviluppo oltre ad una modernizzazione del sistema di governance nazionale e le sue relative capacità.
La pubblicazione del Piano sulla costruzione dello Stato di Diritto in Cina (2020 – 2025) non è che l’ultima tappa del cammino cinese nella realizzazione dello Stato di diritto.
Premessa fondamentale da fare e da tenere presente in tutta la seguente trattazione: chi conosce la realtà cinese bene ha a mente che i concetti, i programmi, le teorie importate dall’Occidente appena toccano il suolo cinese perdono la sostanza del loro valore6. Questo per mettere il lettore al corrente del fatto che la Cina, le cui origini risalgono a più di 5000 anni fa, si distingue all’occhio di chi la analizza per essersi sviluppata parallelamente ed indipendentemente rispetto alla Storia e alle società europee e del mondo “occidentale” nel suo più allargato complesso; la Cina si è sviluppata secondo una sua peculiare traiettoria che ha creato una modalità particolare di intendere il rapporto tra diritto e cultura, ovvero tra norme giuridiche e norme morali; non è peregrino, infatti, affermare e sostenere la tesi che vuole sconosciuto un concetto di “diritto” omologabile ai canoni della civiltà occidentale.
Lo Stato di diritto – rule of law – è un concetto caro all’Occidente, sviluppatosi all’interno della cornice di pensiero politico e giuridico di tradizione anglosassone – il rule of law – in cui si prevede che le decisioni vengano prese “per mezzo dell’applicazione di principi o leggi conosciuti senza intervento discrezionale nella loro applicazione. […] Lo stesso si può dire, più o meno, per gli omologhi concetti sviluppatisi nel pensiero dell’Europa continentale quali état de droit, Rechtsstaat, Stato di diritto7”.
Questa la definizione che ne dà Enciclopedia Treccani: “forma di Stato di matrice liberale, in cui viene perseguito il fine di controllare e limitare il potere statuale attraverso la posizione di norme giuridiche generali e astratte. L’esercizio arbitrario del potere viene contrastato con una progressiva regolazione dell’organizzazione e del funzionamento dei pubblici poteri, che ha come scopo sia la «diffusione» sia la «differenziazione» del potere, rispettivamente, attraverso istituti normativi (unicità e individualità del soggetto giuridico; eguaglianza giuridica dei soggetti individuali; certezza del diritto; riconoscimento costituzionale dei diritti soggettivi) e modalità istituzionali (delimitazione dell’ambito di esercizio del potere politico e di applicazione del diritto; separazione tra istituzioni legislative e amministrative; primato del potere legislativo, principio di legalità e riserva di legislazione; subordinazione del potere legislativo al rispetto dei diritti soggettivi costituzionalmente definiti; autonomia del potere giudiziario), comunemente considerati come parti integranti della nozione di Stato di diritto8”.
Il concetto occidentale di Stato di diritto – equivalente al rule of law di matrice anglosassone – origina e sviluppa all’interno del mondo capitalistico, in sistemi basati sull’economia di mercato e si associa a regimi politici di democrazia liberale dove esiste di una lista di libertà civili esecutive e sostanziali diritti che si vogliono inalienabili per l’essere umano9. Va da sé che la nostra cultura giuridica, al di là delle diverse (e talora variopinte) interpretazioni, abbia accettato il generale riconoscimento che lo Stato di diritto sia afferente più che ad una teorizzazione di concetto ad un non meglio precisato modo di essere dei rapporti tra individuo e autorità statale. Così come accade con il kernel10dei sistemi operativi informatici, che se lo togli non funziona più nulla, la rule of law è descritta come elemento insostituibile e vitale per il sistema al quale fa da base, poiché sottopone il potere a regole precostituite, segnando così il passaggio da ogni variante storica dell’assolutismo giuridico alla supremazia del diritto sul potere, nelle varie manifestazioni in cui questa si è storicamente presentata. Sotto questo profilo, la dottrina della rule of law ingloba variamente altre grandezze giuridiche, dal principio di legalità alla certezza del diritto, dalla divisione dei poteri alla garanzia giurisdizionale dei diritti, che hanno in comune, oltre alla caratteristica di essere in fondo sfaccettature di uno stesso nucleo, la funzione primaria, che è quella di creare un ambiente giuridico favorevole al modo di produzione capitalistico e ai teoremi del mercato inteso come valore strutturale del sistema sociale moderno. Non si tratta necessariamente di una cosa bellissima e avvolta in cornici di santità; in nome della rule of law sono stati affermati i più nobili ideali, ma sono state anche perpetrate le più violente nefandezze11.
La matrice cinese del concetto di Stato di diritto differisce molto dal pensiero della controparte occidentale, non soltanto per l’esperienza socialista che si protrae dal XX secolo ma anche per le basi uniche in fatto di storia, tradizioni e cultura politiche che ne hanno caratterizzato lo sviluppo millenario delle proprie civiltà e società. Già qui si capisce come – a sostenerlo è Ivan Cardillo, uno dei massimi esperti di diritto cinese italiano – “definire le caratteristiche fondamentali del diritto tradizionale cinese è impresa ardua12”. A rendere lo scenario di ricerca più complicato compartecipa – come scrive Giampiero Di Plinio – “la stessa lingua cinese [che] è caratterizzata da estrema vaghezza […] spesso ricercata dal legislatore cinese, al fine di riflettere la natura unitaria dello Stato senza calpestare i bisogni regionali, lasciando all’interpretazione legislativa di significati effettivi alle leggi […]. L’uso della legge come mezzo nelle mani di coloro che erano (e sono) al potere ha condizionato la lingua, al punto di renderla volontariamente ambigua, tale da essere adattata ai vari contesti e soggetta a diverse applicazioni. Questa ambiguità intenzionale si fonde e si sovrappone con l’ambiguità causata dalla natura della lingua stessa”13. Continua il ragionamento: “dal punto di vista della lingua cinese, la traduzione di rule of law è stata per lungo tempo un assemblaggio di misteri. La chiave non è 法律 (falu guize, regola di diritto) ma 法治 (fazhi, da 法 fa, legge e 治 zhi, governare), intesa però come “legalità comunista”, cioè come uso della legge per governare, come governo attraverso la legge, rule by law, insomma, e non rule of law. La tradizione confuciana, filtrata dall’età maoista, è del tutto aliena dall’idea che qualcuno possa dare regole all’esercizio del potere, che non siano quelle derivanti dalla morale (o, nel periodo rosso, dal materialismo storico e dal socialismo “scientifico”). La legge, in questa ottica, non è un limite al potere ma uno strumento del potere, un attrezzo più o meno utile nel toolkit della dittatura del proletariato. Solo a partire dagli ultimi decenni del Novecento la Cina ha avviato la transizione dalla rule by law alla rule of law, anche se con una “colorazione” socialista14.
La società cinese tradizionale, invece, si è sviluppata sulla base di un rapporto diverso tra il diritto e la morale, con una netta prevalenza di quest’ultima sul primo dal momento che sono spesso state le leggi morali a regolarne l’ordine sociale e a disciplinare i comportamenti degli individui al suo interno in modo che gli uomini fossero in armonia con l’ordine naturale delle cose.
In tale contesto, il diritto ha, piuttosto, sempre rappresentato una sorta di figura negativa, invocatrice del conflitto che sfocia nella rottura di quella pace sociale che si persegue e che si intende perpetuare; non può essere, quindi, conseguenza del corso causale degli eventi se per secoli il diritto sia stato utilizzato solo in ambiti marginali, specialmente nel campo afferente la punizione dei reati, ovvero in qui casi in cui gli equilibri dei rapporti sociali risultavano già definitivamente incrinati.
Al fine di semplificare il discorso, si può affermare che un ruolo di primo piano è stato – ed è tutt’oggi – giocato dagli insegnamenti del Confucianesimo che insieme all’altra grande scuola di pensiero del Legalismo ha contribuito a costruire il concetto di diritto nella società cinese tradizionale; “il Confucianesimo infonde la legge con le qualità morali. Il concetto confuciano di li esprime l’opinione che le norme di comportamento lecite descritte nei “riti” o “decoro rituale” fossero essenziali per il buon governo e preferibili all’applicazione di leggi positive o fa”. […] In ogni caso, i confuciani concordano sul fatto che avere “uomini morali” come governanti è importante almeno quanto avere “leggi severe”. Le leggi non possono stare da sole, diceva Xunzi, uno dei massimi teorici confuciani, dal momento che persone “superiori” sono tenute ad applicare la legge e a rispondere al cambiamento15.
A competere con il Confucianesimo fu la scuola teorica del Legalismo, corrente di pensiero che riservava alla legge, fa, il solo il significato di diritto positivo16, enfatizzando gli aspetti punitivi di un sistema di leggi progettato per controllare la natura umana vista come essenzialmente malvagia ed egoista; la scuola legalista vede il diritto come “uno strumento di potere dello Stato, imposto sulle persone per il loro bene”. Usando le parole di Han Fei, il caposcuola dei Legalisti: “lascia che il sovrano applichi le leggi, e la tigre più grande crescerà docile. Se le leggi e le punizioni sono applicate in modo giusto, allora le tigri saranno nuovamente trasformate in uomini e torneranno alla loro vera natura17”.
L’assolutismo intransigente del pensiero legalista con il tempo è stato mitigato dalle influenze provenienti dalla scuola “rivale”: già durante la dinastia Han (206 a.C – 220 d.C.) che ha impostato il modello per gli sviluppi successivi della Storia cinese, la visione del diritto dei Legalisti – affermazione del potere statale fine a sé stessa attraverso metodi duri e punitivi – ha cominciato ad incorporare i concetti cari ai Confuciani come quello che vuole il “vero governo come risposta ai bisogni del popolo18”.
La teoria legale della Cina contemporanea continua a riflette una combinazione calibrata di enfasi confuciana sull’etica e la morale e l’enfasi legalista dell’importanza del diritto positivo, un continuo riequilibrio tra il li, l’insieme dei riti e degli altri obblighi morali dei confuciani – unico strumento capace di stabilire un assetto armonioso nei rapporti sociali – e il fa dei legalisti, quell’insieme di leggi scritte, codici, decreti, decisioni giudiziali e relativi commentariche richiamala rottura della pace sociale e dell’equilibrio tra gli uomini. Il confucianesimo “indirizza l’operare dell’ordinamento giuridico verso la via del giusto mezzo, articolata sui tre concetti del zhonghe, zhongzheng, shizhong quali principi metodologici rispettivamente della legislazione, dell’applicazione delle leggi, della giustizia e dei meccanismi di risoluzione delle controversie”. Il termine giusto mezzo (Zhongyong) è il titolo di uno dei quattro libri del canone confuciano. Il libro fissa i requisiti fondamentali per la realizzazione di una società stabile, ordinata, salubre, armoniosa, virtuosa. L’ordine del giusto mezzo è composto appunto da tre concetti di cui il primo, zhonghe, indica l’armonia intesa come raggiungere il miglior stadio in base alle circostanze, ovvero raggiungere la migliore condizione possibile e determina l’adattamento al divenire basato sul tempo, sullo spazio sulle condizioni, sui cambiamenti, sui vantaggi e sugli svantaggi19.
Negli anni Ottanta del secolo scorso uno studio di Chen Chaobi, esperto giurista dell’Università di Xiamen, affrontava per primo il problema della definizione delle caratteristiche della famiglia giuridica del diritto cinese in un articolo apparso sul Chinese Journal of Law. L’idea di Chen può essere riassunta in tre punti: “l’importanza dei codici scritti; la centralità del principio celeste (tiānlĭ) quale base teorica del diritto; l’uguaglianza tra riti e leggi20”.
Un altro saggio, di pari importanza, fu scritto a fine della stessa decade da Zhang Jinfan, il quale “considera tipicità della tradizione cinese il ruolo dell’imperatore quale sommo legislatore e sommo giudice, il rapporto tra la legge e l’etica morale confuciana, la centralità del diritto di famiglia all’interno del sistema giuridico, la combinazione di tutte le leggi e quindi la soggezione dell’amministrazione della giustizia al potere esecutivo, la pluralità del sistema delle fonti del diritto (dove la legge formale è spesso integrata o condizionata da decreti, statuti, ordini e consuetudini) e infine la centralità dell’etnia Han all’interno di un popolo multietnico21”. Non è peregrino affermare che nella Cina tradizionale – che vedrà sgretolate le proprie fondamenta alla fine del XIX secolo a seguito della grave crisi interna succeduta alle sconfitte militare nella Guerra dell’Oppio e nella guerra contro il Giappone – vi sia un ampio sviluppo di quello che può essere chiamato diritto sociale affiancato ad un diritto statale che, muovendosi in modo equilibrato e cooperativo, farà sì che si venga a creare una situazione tale in cui il secondo si concentra sull’organizzazione dello Stato e delle questioni di più ampio respiro mentre al primo viene demandato il controllo sociale del livello più vicino alla popolazione, ponendosi al contempo come strumento indispensabile per il buon andamento della vita sociale sia per integrare, mantenere e rafforzare l’autorità del diritto statale.
Si può, dunque, osservare in tal senso quello che rappresenta il maggiore elemento di differenziazione del sistema cinese rispetto agli ordinamenti occidentali; “in questi sistemi, infatti, si è sempre partiti dal presupposto che le questioni più importanti della vita umana debbano essere regolate in primo luogo attraverso il diritto oggettivo, e non in base a regole morali, di costume o convenzionali. Nel sistema cinese […] la risoluzione delle controversie è invece da sempre rimessa ad altre tecniche, prevalentemente conciliative senz’altro diverse da quelle di derivazione occidentale”22. Tale tesi è sostenuta anche dal professor Cardillo che scrive: “l’individuazione e concettualizzazione del sistema legale-rituale (lĭfă tĭxì) quale caratteristica essenziale del diritto tradizionale cinese è il frutto più innovativo della storiografia giuridica cinese, intorno al quale si è costruito un solido consenso. Generalmente lĭfă tĭxì è tradotto in sistema della legge e del rito, scindendo la legge ed i riti confuciani in due elementi distinti, ma combinati in un unico sistema. […] In realtà non è possibile separare il li (osservanza dei riti confuciani) dal fa (legge). Il sistema legale-rituale è utilizzato già agli albori della civiltà cinese. […] Il sistema legale-rituale ha tre elementi costitutivi: il primo si basa sulla legge fondamentale dei tre libri confuciani dei riti, […] il secondo elemento costitutivo è il sistema dei codici delle leggi, […] il terzo ed ultimo elemento costitutivo è rappresentato dai riti e costumi (lĭsù) e dal sistema del diritto consuetudinario riconosciuto dallo Stato. All’interno di questo sistema troviamo le regole famigliari e le regole convenzionali, […] accanto alle regole generali e nazionali che si applicano all’intera società, coesistono regole locali e regionali. Queste ultime sono regole formate dalla percolazione di lungo periodo delle leggi-rito all’interno della società legale-rituale. Il diritto civile e commerciale antico si forma grazie al diritto consuetudinario e ai riti e costumi. Questi sono lontani dall’essere semplici regole per le attività civili e commerciali, ma costituiscono il fondamento di un sistema di diritto senza legge. Nella società legale-rituale cinese, il diritto senza legge impregna il vivere quotidiano delle persone, è di dominio pubblico, e ogni individuo ne è interprete e custode. Questo diritto senza legge ha un ruolo costitutivo fondamentale per l’ordinamento tradizionale. La Cina antica è un territorio esteso con abbondanti risorse, vasti terreni, numerosi gruppi etnici, migliaia di forme di attività imprenditoriale, la compravendita prospera, le transazioni lungo la via del tè, dei cavalli e della seta sono frequenti. Nonostante tale proliferare delle attività, non si avverte il bisogno di scrivere un corpus di migliaia di regole civili e commerciali. Tutto può e viene gestito all’interno del sistema del diritto senza legge23.
Se il lettore ha seguito il ragionamento sino a questo punto, non gli sarà difficile comprendere come il cammino della Cina verso lo Stato di diritto assuma caratteristiche proprie di un percorso peculiare sin dalle sue origini rispetto, invece, a quanto registrato specialmente in Europa dove l’idea di Stato di diritto si basa sul percepito bisogno dell’uomo di libertà e uguaglianza condiviso da tutte e tre le grandi scuole di pensiero giuridico del Vecchio Continente, quella inglese, quella francese e quella tedesca anche se, in verità, “non esiste nessuno Stato di diritto standard codificato dalla civilizzazione occidentale; lo stato di diritto è un’idea politica il cui significato e modalità di applicazione dipendono dalle rispettive società. Come ha sostenuto Jeffrey Jowell, Stato di diritto significa molte cose per molte persone”.
Il concetto di Stato di diritto si è sviluppato nel corso di centinaia di anni ma rimane tutt’ora un concetto altamente contestato anche se una comparazione tra diversi sistemi mette in evidenza alcuni punti comuni: separazione dei poteri; supremazia della legge e della Costituzione; protezione e garanzia di diritti fondamentali dell’uomo; trasparenza e accessibilità degli atti di legge; certezza del diritto; magistratura indipendente24. Questi elementi sembrano oggi produrre un prodotto Rule Of Law ™ che – al pari di Democrazia ™ – gli occidentali vorrebbero esportabili tout court in tutti i contesti del globo; non è un caso, quindi, che sia lo stesso Occidente a domandare a Pechino di sviluppare anche in Cina uno Stato di diritto basato su ideali estranei al bagaglio storico, culturale e giuridico del Paese asiatico. Il problema non è cinese. “I cinesi non hanno mai chiesto agli americani o agli italiani o a qualsiasi altro popolo di condividere la loro visione della vita e dei diritti. L’Occidente ha invece una irriducibile ossessione: estendere a tutto il mondo, ma soprattutto ai cinesi, con le buone o con la forza, il proprio modello dei diritti umani/fondamentali, e, insieme ad essi, le proprie scale di valore. Mentre le ragioni politiche di questo assillo possono essere facilmente ricondotte a contesti non sempre nobili e disinteressati, il suo fondamento scientifico è profondamente debole, riducendosi sostanzialmente all’insostenibile teorema dell’universalità non di un nucleo di diritti fondamentali dell’uomo (che già farebbe parecchio discutere), ma proprio del modello occidentale dei diritti fondamentali25; in Cina, come visto, il concetto di Stato di diritto è nuovo ed è stato messo a fuoco soltanto all’inizio del secolo scorso quando il sistema di potere imperiale è definitivamente collassato26; la Cina non ha sperimentato la lotta per la libertà individuale che ha vissuto l’occidente e anche se oggi il concetto di rule of law è popolare e frequente nel dibattito politico-istituzionale cinese, considerando l’impatto che ancora ha l’eredità del diritto tradizionale in una Repubblica Popolare dalla Storia recente, sarebbe avventuroso aspettarsi che il concetto di Stato di diritto venga declinato alla maniera occidentale. La pratica ha dimostrato che “il copiare in modo cieco il sistema politico di altri Paesi non ha mai funzionato e, anzi, ha rovinato il futuro delle nazioni dal momento che i sistemi politici stranieri sono incompatibili con le condizioni nazionali proprie della Cina e, riprodurle in modo cieco, è come provare a disegnare una tigre solo per finire con un qualcosa che assomiglia ad un cane”27.
La Cina non segue dogmaticamente idee sviluppare e prodotte dall’esperienza occidentale del socialismo dal momento che il socialismo cinese ha caratteristiche propriamente cinesi grazie alla tradizione cinese. In esso si opera un’integrazione tra lo Stato di diritto (fondamentale a questo proposito il neonato codice civile ispirato al diritto romano) e lo Stato delle virtù di chiara origine confuciana. Fondamentale è qui capire che nell’universo cinese e in quello occidentale il concetto di Stato di diritto è uno strumento usato per scopi molto differenti tra loro: se, infatti, in occidente, questo ha lo scopo di garantire libertà e uguaglianza alle persone, lo Stato di diritto con caratteristiche cinesi – secondo la locuzione cara al Presidente Xi Jinping – ha lo scopo di realizzare un certo livello di sviluppo economico e sociale così come creare stabilità all’interno della società28.
Il discorso sullo Stato di diritto sarebbe da confinarsi ad argomento per giuristi e accademici se “i recenti sforzi dei governi occidentali, compresi gli Stati Uniti, per promuovere lo Stato di diritto in Cina (e altrove) attraverso aiuti esteri e assistenza privata [non conferissero] un rinnovato rilievo alla questione. Questi sforzi sono parte integrante di un più ampio sforzo di “promozione della democrazia”, che è “un termine capiente usato per comprendere gli sforzi per alimentare i processi elettorali, lo Stato di diritto e la società civile, tutti ampiamente definiti”. L’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale, ad esempio, che amministra gran parte del bilancio del governo per gli aiuti internazionali, definisce la promozione dello Stato di diritto come “promuovere la legittimità, la responsabilità, l’equità e l’efficacia delle leggi e dei sistemi legali nei Paesi beneficiari”. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha un programma sullo Stato di diritto che mira in modo simile a “costruire sistemi politici e giudiziari che promuovano la democrazia, proteggano i diritti umani e forniscano un governo responsabile. L’Istituto per la pace degli Stati Uniti sponsorizza un programma di riforma legale incentrato su “preoccupazioni relative allo Stato di diritto normativo o orientato al valore”, inclusi “diritti civili e umani” e “forme democratiche di governo”. La Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale promuovono lo Stato di diritto al fine di stabilire “un mercato economico libero e non regolamentato”.
Tutti questi programmi ad alto livello per promuovere lo Stato di diritto possono suonare bene, ma nascondono una fondamentale vaghezza concettuale. Cosa significa davvero lo Stato di diritto? Cosa dovrebbe significare? Studiosi che hanno studiato la storia dell’idea di Stato di diritto avvertono che il termine è stato spesso utilizzato in modo improprio “per scopi puramente correttivi” o come “slogan ideologico”. Indipendentemente dalle motivazioni politiche dei propagandisti, l’ “abuso ideologico” del concetto solleva il pericolo che l’idea diventi “priva di significato” e, di conseguenza, meno influente nel promuovere un cambiamento sociale positivo29.
In questa nuova luce, trascende dal puro artificio retorico il fatto che – come notato da Daniele Perra nel libro Stato e Impero da Berlino a Pechino. L’influenza del pensiero di Carl Schmitt nella Cina contemporanea – Xi Jinping non parla mai di “modello cinese ma di soluzione cinese o sapienza cinese”, abbandonando il concetto di modello tanto caro ai teorici occidentali per sposare un paradigma che fa della soluzione cinese solo una delle tante possibilità da adottare: un’opzione possibile per tutti quei Paesi che vogliano accelerare il loro sviluppo cercando di mantenere la propria indipendenza.
Come ampiamente osservato nelle pagine precedenti, la Cina ha sempre aderito a principi e teorie proprie e quella Popolare del Terzo Millennio non fa certo eccezione neppure nel campo del diritto: a Pechino, infatti, si segue la via di sviluppo socialista di uno Stato di diritto con caratteristiche cinesi, un approccio moderno che si forgia sui concetti di apertura, inclusività, innovazione disciplinare capaci di dare piena rappresentanza alle forze produttive avanzate, a rapporti di produzione avanzati e cultura avanzata e porta con sé l’eredita del sistema e cultura legale tradizionale cinese facendo, così, in modo che il passato serva il presente facendo emergere un nuovo pensiero dal vecchio portato culturale30.
Per comprendere l’evoluzione del concetto di Stato di dirittocosì per come si è formato nella Cina moderna e contemporanea non si può non procedere con un breve excursus in quella che è la stata la storia costituzionale della Repubblica Popolare. Il primo processo costituente all’interno della neonata entità statale comunista ebbe origine nel gennaio del 1953 allorché il Consiglio di Governo Centrale decise di istituire un Comitato con il compito specifico di redarre un bozza di testo costituzionale che fu approvata all’unanimità nel settembre del 1954 dalla I Assemblea nazionale; un testo, quello del 1954, ispirato fortemente dall’ordinamento sovietico, capace di dare impulso alla trasformazione del Paese, ponendo le basi per la costruzione del socialismo di matrice cinese e legittimando le finalità politiche fatte proprie dalla rivoluzione.
Nel 1975, la IV Assemblea nazionale approvò un nuovo testo costituzionale con il quale si riaffermavano i principi del socialismo, lo statalismo in campo economico e il potere del proletariato; un testo, questo, che somigliava più ad un documento programmatico, molto semplificato sia nella forma che nella sostanza di contenuti che si dimostreranno non idonei a disciplinare in modo esaustivo l’organizzazione costituzionale di uno Stato in piena evoluzione.
Il 1978 si segnala per una forte discontinuità con il passato, l’approvazione di una nuova Costituzione composta da un preambolo e 60 articoli suddivisi in 4 capitoli. Come afferma il professore Xue Jun, “l’esperienza costituente del 1978 segnò un punto di svolta nella tradizione giuridica cinese, poiché coincise con la presa d’atto dell’impossibilità di stabilizzare il regime senza la creazione di un efficace e puntuale sistema giuridico. Il diritto, ed in primo luogo il diritto costituzionale, divenne quindi uno strumento per il rafforzamento del sistema, ed in particolare per il raggiungimento degli obiettivi della rivoluzione”.
Quello stesso anno, l’avvento al potere di Deng Xiaoping poneva le basi per un ulteriore passo in avanti: lo Statista propose un programma che mirava a riaffermare la centralità del socialismo con un approccio pragmatico e meno ideologizzato che seguiva il disegno politico gaige kaifang, riforme e apertura, noto come obiettivo delle quattro modernizzazioni relative ai campi dell’agricoltura, industria, scienza e tecnologia e difesa nazionale. Il 1982 –quando, sostiene Zhu Zheng, studioso e docente di diritto costituzionale e politica presso la China University of Political Science and Law “il Paese si trovava nella fase iniziale di riforma e apertura e quindi ha subito alcune modifiche sostanziali per soddisfare le richieste in rapida evoluzione derivanti sia dai settori economici che politici” – vide l’adozione di un nuovo testo costituzionale, il quarto e – seppur emendato – in vigore ancora oggi, si componeva di un Preambolo e 138 articoli nei quali, per la prima volta, venivano anteposte le garanzie in materia di diritti umani fondamentali alle norme relative all’organizzazione dello Stato; “l’obiettivo principale dei costituenti era quello di concentrare tutti gli sforzi pubblici verso una modernizzazione del socialismo cinese, sia dal punto di vista del sistema politico che da quello dell’economia. Allo Stato socialista veniva assegnato il compito di trainare l’economia nazionale verso un significativo sviluppo delle sue strutture, in modo da poter garantire i bisogni sociali del popolo31”.
L’adozione di questo testo rappresenta un’importante pietra miliare; esso ha contribuito in maniera decisiva alla salvaguardia e alla promozione della costruzione dello Stato di dirittonella Cina della nuova era immaginata da Xi Jinping.
Concentriamoci, allora, sulla più recente revisione della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese approvata dall’Assemblea Nazionale nel marzo del 2018 con una maggioranza senza precedenti nella storia32; a tale riguardo, pregevole è il contributo dato da Federico Spagnoli con l’articolo La riforma della Costituzione cinese: un’analisi della revisione costituzionale del 2018 e dei suoi caratteri principali in cui si delineano innanzitutto le coordinate di riferimento per trattare l’argomento: “lo stesso modello di Costituzione propugnato dal pensiero politico socialista diverge profondamente da quello accolto dalla dottrina costituzionale tipica dei Paesi (prevalentemente occidentali) che hanno quale forma di Stato quella democratica pluralistica che affonda le proprie radici nella dottrina politico-giuridica nota come costituzionalismo, sorta a seguito delle rivoluzioni liberali a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo ed evolutasi e consolidatasi nel secolo successivo, con la trasformazione dello Stato liberale classico in Stato sociale e costituzionale. La concezione prevalente in questi ultimi, infatti, è quella di un documento normativo giuridicamente vincolante, sovraordinato ad ogni altra fonte dell’ordinamento, che si propone di limitare il potere politico imponendo condizioni al suo esercizio e disciplinando i rapporti tra governanti e governati e fra le varie istituzioni in modo da delineare la forma di Stato e di Governo del Paese. […] Ben diversi, invece, i caratteri che si riscontrano negli ordinamenti socialisti, e quindi anche nella realtà cinese, che generalmente si conformano ad alcuni principi comuni tra i quali spicca la mancata adesione al concetto liberale di separazione dei poteri, poiché il potere dello Stato è concepito come unitario ed indivisibile ed è attribuito interamente alla titolarità dell’organo parlamentare rappresentante della sovranità popolare, che si limita ad assegnare l’esercizio concreto delle funzioni agli altri organi statali senza spogliarsene formalmente e il riconoscimento di un ruolo istituzionale ad un partito unico/dominante, guida delle forze politiche e sociali impegnate nella transizione verso il socialismo. Soprattutto, nei Paesi socialisti, che si rifanno come base alle dottrine del marxismo-leninismo, sia pure con varie rielaborazioni a livello locale, la Costituzione ha sempre avuto un valore diverso rispetto a quello propugnato dal costituzionalismo occidentale. In un ordinamento che aspira a raggiungere un traguardo rivoluzionario abbattendo l’ordine socio-politico preesistente per sostituirlo con un altro, basato sul predominio della classe sociale degli sfruttati e destinato a sfociare nella realizzazione del comunismo puro, con la fine dello Stato e del diritto, la Costituzione, come il resto del diritto in generale, non costituisce un obiettivo di per sé, ma un mezzo verso il fine succitato. Ecco che la carta costituzionale, anziché quelle della legge suprema, assume principalmente le vesti della costituzione-bilancio, il cui scopo primario è quello di tirare le somme, specie nei lunghi ed articolati preamboli, di una determinata fase del percorso rivoluzionario, riepilogando i risultati raggiunti e gli obiettivi economici, politici e sociali. Poiché la realtà economica e sociale sottostante al sistema giuridico muta continuamente, e, quest’ultimo dovrà progressivamente adeguarsi mediante revisioni costituzionali o l’adozione di nuovi testi (il che spiega il succedersi di carte ad intervalli di qualche decennio in Paesi come URSS e Repubblica Popolare Cinese). Una Cina moderna che nella contemporaneità fissa i successi ottenuti nel corso del suo percorso verso un socialismo prospero33: così la Costituzione sancisce in forma legale i risultati ed i successi delle lotte del popolo cinese e su di essi determina il sistema dello Stato. “Il popolo, gli organi statali le forze armate, i partiti, le organizzazione di massa e ogni impresa devono rispettare la Costituzione34” in quanto questa si erge sulle conquiste della Repubblica Popolare e del suo popolo; rispettare la Costituzione, quindi, assume la stessa valenza del rispetto della Storia del grande Paese asiatico.
La Costituzione ha, perciò, un valore prettamente politico più che giuridico, programmatico più che giustiziabile, segue l’evoluzione socioeconomica e difficilmente è comprensibile se non viene integrata dal riferimento alla linea politica ed allo statuto del partito dominante. Inoltre, la sua interpretazione e tutela contro possibili violazioni sono lasciate ad organi di tipo politico, ossia, come si accennerà più tardi, all’Assemblea medesima, mancando una figura di giudice costituzionale neutro e specializzato. Questi caratteri si ritrovano anche nell’ordinamento cinese, che sin dalle origini si è contraddistinto per l’adesione generale (ma con connotati a volte del tutto particolari, frutto dell’eredità storica e politica del Paese) al modello socialista originariamente sperimentato in Unione Sovietica, anche se ognuna delle sue costituzioni ha segnato uno stadio distinto di sviluppo della strada percorsa dalla Cina sotto la guida politica del Partito Comunista Cinese35”.
Questa caratteristica dell’ordinamento cinese si confà al presupposto generale della teorizzazione leninista del modello di Stato, teoria politica che muove dall’assunto che il Partito comunista non rappresenti una sommatoria di interessi individuali o delle loro categorie quanto, piuttosto, sia espressione degli interessi generali della classe operaia, perseguibili soltanto attraverso la manifestazione di un’unica volontà che abbia la capacità di convogliare una quantità di piccole azioni singole in una direzione comune e univoca. Soltanto una direzione centralizzata della politica del partito può, dunque, indirizzare una serie di forze, per loro natura eterogenee, su un territorio vasto e anch’esso non omogeneo verso il perseguimento dell’obiettivo comune. Su tali presupposti si è costruita l’ultima l’intelaiatura costituzionale della Repubblica Popolare Cinese basata su “quattro principi fondamentali (cardinali) ricordati nel Preambolo quali il Partito Comunista, della previsione delle linee politiche destinate a guidare l’azione del Partito stesso, della dittatura democratica del popolo e dell’adesione alla via socialista che contribuiscono a distanziare in modo piuttosto netto l’ordinamento cinese da quelli democratici pluralisti. Non ci può essere una reale competizione fra forze politiche diverse (pur aderendo in teoria ad un sistema politico multipartitico), perché ad una di esse, il Partito Comunista Cinese, spetta esplicitamente un ruolo del tutto speciale di guida dell’ordinamento, secondo i sentieri tracciati dal pensiero dei suoi esponenti più importanti, verso un fine del quale si prospetta il raggiungimento in un periodo più o meno lungo, attraverso diverse fasi intermedie. Finché è destinato ad esistere, lo Stato socialista cinese adotta l’organizzazione ed i metodi di funzionamento ritenuti più adatti ai fini che si propone, e tra questi anche un diritto che deve adeguarsi all’evoluzione della società, inseguendola continuamente e mutando ogniqualvolta l’autorità che detiene il potere politico lo ritenga necessario ed opportuno36”.
Questa necessità si è presentata anche in occasione dell’ultima revisione costituzionale dal momento che con l’avvento al potere di Xi Jinping era mutata la leadership politica del Paese e con essa la linea fondamentale di governo dove si è affermata una retorica improntata alla rinascita nazionale e dai toni fortemente nazionalisti e tendente a sottolineare l’importanza e i benefici che un aumento del benessere della popolazione e uno sviluppo sostenibile porterebbero alla sorte cinese. “Quanto alle innovazioni programmatiche, sempre nello stesso paragrafo all’elencazione degli obiettivi che il popolo cinese, composto da tutte le sue nazionalità, deve perseguire si aggiungono quello della “rule of law” (socialista, si precisa), quello di “applicare una nuova visione dello sviluppo”, ed ancora quello di promuovere lo sviluppo coordinato di una civiltà non più solo materiale, politica e spirituale, ma anche “sociale ed ecologica” e quello di trasformare la Cina in un “forte Paese socialista moderno che sia prospero, democratico, culturalmente avanzato, armonioso e bello, e di realizzare il grande ringiovanimento della nazione cinese”. […] Il richiamo alla rule of law, per esempio, non è che l’ultimo stadio di un’evoluzione costituzionale in corso ormai da lungo tempo. Già la revisione costituzionale del 1999 fra le varie novità introdusse il concetto di “governo della legge socialista”. Si trattava un evidente calco dell’inglese rule of law ma naturalmente, anche volendo accostarsi al concetto in questione, ben difficilmente l’ordinamento cinese poteva adeguarsi senza alcun adattamento al modello liberale e democratico di Stato di diritto, imbevuto di principi che non possono ricorrere in un sistema che non riconosce la separazione dei poteri. Non è quindi casuale che nell’ambito della dottrina cinese e straniera si sia sviluppato da allora un ampio ed articolato dibattito sulla nozione di rule of law e sulle sue possibilità di trapianto nell’ordinamento della Repubblica Popolare, con vari autori impegnati ad attribuirvi contenuti differenti. Vi è chi auspica un’evoluzione del sistema in senso maggiormente “democratico” sull’esempio occidentale, mentre altri sostengono che il “governo della legge” in salsa cinese si configurerebbe piuttosto come un “governo attraverso la legge”, incentrato sull’impiego di questa fonte del diritto come strumento per rafforzare e rendere più efficace, piuttosto che limitare e sottoporre a garanzie, l’esercizio del potere statale. Ciò sta a dimostrare come l’interesse per il modello dello “Stato di diritto” abbia radici ben più salde risalenti alla revisione del 2018, e come quest’ultima rispecchi la più volte citata attitudine delle moderne autorità politiche cinesi (compreso il Partito) a servirsi del diritto come strumento di governo per perseguire le proprie finalità di riforma, anziché combatterlo come in epoca maoista. Ovviamente, questo senza accedere a forme di vera e propria separazione dei poteri, incompatibili con l’organizzazione statale socialista (aggettivo che, si ricordi, non viene espunto), e continuando ad agire come se rule of law significasse “effectively rule by law”37.
Come si legge nella prefazione del volume The Law – Based Governance of China che raccoglie i pensieri espressi da Xi Jinping in materia di Stato di diritto, quest’ultimoè “uno dei valori fondamentali del socialismo, e sviluppare un Paese basato sullo Stato di diritto è uno degli obiettivi della costruzione del socialismo con caratteristiche cinesi, come sancito dall’articolo 1 della costituzione che sancisce perentoriamente che “il sistema socialista è il sistema fondamentale della Repubblica Popolare Cinese ed è vietato a chiunque di sabotarlo”.
A partire dalla terza sessione plenaria dell’undicesimo Comitato Centrale del Partito Comunista della Cina nel 1978, il Partito ha adottato la governance basata sulla legge come suo fondamento politico per guidare il popolo nel governo del Paese. È infatti con la guida di Deng Xiaoping che la Repubblica Popolare Cinese inizia il suo cammino verso la ricostruzione del proprio sistema di diritto in un contesto di crescita e sviluppo economico degno di nota basato su un nuovo modello politico basato sulla modernizzazione e sull’apertura del Paese al mondo esterno. Naturalmente, la declinazione cinese del concetto di Stato di dirittoniente ha a che vedere con quello della controparte occidentale dal momento che essa si basa sull’esperienza socialista e sulla unicità della sua Storia, tradizione, cultura politica. Nella visione di Deng, “le norme giuridiche erano dovevano nascere, essere richiamate, attuate; e le violazioni dovevano essere punite38”.
Quello che deve essere chiaro e ribadito in questo frangente è che nella dimensione tradizionale del socialismo, la legge è uno strumento a disposizione dell’autorità politica per governo e politica; ciò farà sostenere a Ferdinand Feldbrugge che non è “possibile capire la legge “comunista” senza prende in considerazione la sua dimensione politica39”.
Lo sviluppo economico cinese esploderà negli anni ’90 quando al vertice del potere nazionale ci sarà Jiang Zemin, il quale perorò la causa di un ulteriore espansione dello Stato di diritto: “lo sviluppo della democrazia deve combinare il miglioramento del sistema legale così da governare il Paese attraverso la legge, […] per amministrare gli affari dello Stato, economici e sociali sotto la leadership del Partito in accordo con la Costituzione e le disposizioni di legge; […] deve essere garantito che tutto il lavoro dello Stato sia compiuto sotto la legge40”. Sotto la guida di Jiang Zemin il principio fă zhì assunse una forma più sofisticata muovendo dal concetto di rule of law a quello di rule by law mentre quello di yīfă zhìnghó, governare il Paese attraverso la legge o in accordo con la legge, rappresentò il riferimento, la stella polare del progetto di costruzione di uno Stato di diritto socialista sviluppato e pienamente realizzato41.
Anche il successore di Jiang Zemin, Hu Jintao, in un intervento del luglio del 2006 sottolineò l’importanza dello Stato di diritto nel governo della Repubblica Popolare Cinese; in una riunione dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale, l’allora Segretario generale del Partito Comunista Cinese affermò che la governance basata su un modello scientifico e democratico e in conformità con la legge avrebbe rafforzato significativamente la capacità amministrativa e la natura progressista del Partito stesso sottolineando, in quell’occasione, come nella situazione attuale, lo stato di diritto fosse un metodo di governo fondamentale per il Partito; Partito che avrebbe dovuto governare e costruire il paese secondo la legge, guidare il popolo nel realizzare regole e dare il buon esempio obbedendo alle queste: solo quando l’intera società avrà compreso l’importanza della realizzazione dello Stato di diritto, il popolo potrà effettivamente costruire il proprio Paese sotto la guida del Partito. Sotto la guida del Partito, lo Stato di diritto dovrebbe lasciare che il popolo sia il padrone del Paese, mentre la guida politica dovrebbe costantemente riformarsi, migliorare la sua capacità di governare e servire il popolo, dimostrando, sviluppando e mantenendo il suo carattere d’avanguardia. Hu ha altresì affermato che il Partito si è reso conto dell’importanza dello Stato di diritto approfondendo la conoscenza della propria amministrazione e analizzando e sintetizzando le pratiche e le esperienze messe in pratica nel lungo processo di sviluppo iniziato nel 1949; l’adesione allo Stato di diritto ha mostrato che il Partito ha chiaramente compreso il suo ruolo storico e i suoi compiti nella costruzione di una società socialista con caratteristiche cinesi42.
Nell’ottobre del 2014, sotto la guida dell’attuale Segretario generale del Partito Comunista e Presidente della Repubblica Popolare Cinese, la quarta sessione plenaria del XVIII Comitato Centrale del PCC attua un deciso cambio di marcia in materia: per la prima volta, infatti, la discussione sullo Stato di diritto viene messa al centro dei lavori di un plenum che provvederà a delineare un nuovo cammino nel processo di riforma legale, un nuovo programma per la costruzione di uno Stato di diritto con caratteristiche cinesi di stampo socialista.
Il dibattito politico porterà all’approvazione di una significativa Risoluzione su alcune importanti questioni relative alla complessiva promozione di uno Stato di diritto. Articolata in 186 punti, “la Risoluzione interviene tanto sull’ambito strettamente giuridico, quanto sul più ampio ordine politico-sociale della Repubblica Popolare, e punta a innescare un processo di rinnovamento del diritto in Cina con l’obiettivo di promuovere la modernizzazione del sistema di governo e accrescere la capacità di Governo dello Stato (cujin guojia zhili tixi he zhili nengli xiandaihua, 促进国家治理体系和治理能力现代化). Questa Quinta modernizzazione promossa dal Partito va considerata in continuità con le Quattro modernizzazioni avviate alla fine degli anni ‘70 del secolo scorso: il linguaggio utilizzato dimostra come – a 65 anni dalla conquista del potere attraverso una guerra rivoluzionaria e 36 anni dopo l’inizio delle riforme e dell’apertura del Paese – il Pcc stia cercando di completare la propria trasformazione da “partito di lotta” a “partito di governo”. Il rafforzamento e la razionalizzazione delle norme che regolano la società vengono presentati come funzionali al conseguimento di un lungo periodo di stabilità politica in Cina43”.
Il 17 febbraio di quel decisivo 2014, lo stesso Xi Jinping aveva dichiarato che “per sostenere il sano sviluppo economico e sociale del nostro Paese, e per aprire spazi più ampi per lo sviluppo del socialismo con caratteristiche cinesi, dobbiamo consolidare lo Stato di diritto come fondamento per garantire la stabilità duratura del Partito e del Paese mentre approfondiamo in modo completo la riforma44”. In occasione della spiegazione della bozza di risoluzione presentata al XVIII Comitato Centrale nell’ottobre 2014 Xi Jinping evidenziò al plenum che “lo Stato di diritto è la via fondamentale attraverso la quale il Paese deve essere governato e questo lavoro potrà essere accelerato per trasformare la Cina in un Paese socialista di Stato di diritto e far progredire in modo completo la governance basata sul diritto. […] Il completo avanzamento della governance basata sulla legge è una tematica di maggior importanza strategica per gli sforzi del nostro Partito al fine di governare e rinvigorire il Paese, per il benessere del popolo e per la duratura stabilità sia del Partito che del Paese45”.
Nel pensiero politico-giuridico della Cina contemporanea, il senso di Stato di diritto si traduce meglio con la locuzione governare secondo la legge e secondo quando postulato dal IV plenum del XVIII Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese questo deve essere sviluppato e realizzato sotto la guida del Partito e in linea con i principi del socialismo con caratteristiche cinesi. Cinque i punti principali su cui si basa la svolta decisa da Xi Jinping: necessità per la Cina di tracciare il proprio cammino in modo autonomo, leadership del Partito Comunista Cinese, posizione dominante del popolo, uguaglianza davanti alla legge, combinazione tra guidare il Paese attraverso la legge e la virtù. A tal proposito, dirà Xi Jinping il 23 ottobre del 2014 che “dobbiamo integrare lo Stato di diritto con lo stato di virtù. Le leggi sono etica che è stata scritta, mentre l’etica sono leggi che seguiamo nei nostri cuori. Entrambi funzionano per regolare il comportamento sociale e mantenere l’ordine sociale. Pertanto, nella gestione del nostro Paese e della nostra società, dobbiamo porre l’accento sia sullo Stato di diritto che sullo stato di virtù, assicurando sia il ruolo della legge nella regolamentazione del comportamento sia il ruolo dell’etica nel plasmare la mente, in modo che la legge e virtù si promuovono e migliorano a vicenda e lo Stato di diritto e lo stato di virtù si completino a vicenda. Per garantire il ruolo della legge nella regolamentazione dei comportamenti, dobbiamo garantire che lo Stato di diritto esprima le virtù e che la legge promuova meglio lo sviluppo della moralità civica. L’etica costituisce il fondamento della legge. Ciò significa che solo le leggi conformi all’etica e che hanno profonde basi morali saranno osservate coscienziosamente dalla maggioranza delle persone. La legge, invece, serve a salvaguardare l’etica. […] Mentre promuoviamo lo Stato di diritto in Cina, dobbiamo promuovere i valori socialisti fondamentali, portare avanti le virtù tradizionali cinesi e coltivare la moralità sociale, l’etica professionale, i valori familiari e l’integrità morale degli individui. Innalzando l’integrità morale del nostro popolo nel suo insieme, creeremo un ambiente umanistico favorevole per sostenere lo Stato di diritto in Cina46”.
Questi due approcci alla governance, “rule by law e rule by virtue possono essere considerati due differenti strategie per governare il Paese, […] per costruire un sistema legale socialista con caratteristiche cinesi e un Paese socialista sotto lo Stato di diritto. Per raggiungere questo obiettivo generale, uno dei principi che deve essere fatto aderire è aderire alla combinazione tra governare il Paese tramite il diritto e la virtù47”.
Altro aspetto su cui soffermarsi al fine di comprendere la visione dello Stato di diritto di Xi Jinping è il ruolo giocato dal Partito Comunista Cinese all’interno di un sistema socialista di diritto con caratteristiche cinesi incentrato sui dettami costituzionali che con il tempo sta prendendo sempre più forma: “la Costituzione, come legge fondamentale dello Stato – si legge nel documento Gli sforzi e i risultati della Cina nella promozione dello Stato di diritto del 200848 – ha la suprema autorità giuridica. Le persone di tutti i gruppi etnici, tutti gli organi statali, le forze armate, tutti i partiti politici e le organizzazioni pubbliche e tutte le imprese e istituzioni pubbliche del Paese devono prendere la Costituzione come standard di condotta fondamentale e hanno il dovere di sostenere la dignità della Costituzione e garantirne l’attuazione. Per dare attuazione al principio fondamentale del governo del Paese attraverso la legge, è innanzitutto necessario attuare la Costituzione in modo completo”. Se è, quindi, vero che i sentimenti più forti tra gli uomini sono quelli di natura religiosa, si va configurando quanto scaturisce dal pensiero di Chen Duanhong secondo cui la “Costituzione deve divenire la base di una religione civile: il ‘fondamento emozionale della Nazione capace di costruire un legame spirituale tra rappresentante e rappresentato’. Il giuramento di fedeltà alla Costituzione diviene così il rito per eccellenza di una religione civile che pone una sovrastruttura teologica a fondamento di uno Stato secolare. In altre parole, diviene la forza che porta il popolo insieme e lo tiene unito. L’infedeltà, la menzogna, oltre a negare il valore del giuramento, distorce il significato ed il ruolo che nella cultura cinese è attribuito al linguaggio. Di fatto, nel pensiero tradizionale cinese, ogni singola parola ha un carattere speciale, ed ogni singolo termine implica una conseguente azione49”.
Come riportato in un precedente passaggio di questo breve saggio, il Partito Comunista Cinese non rappresenta interessi di carattere generale perseguibili soltanto attraverso la manifestazione di un’unica volontà che abbia la capacità di convogliare una quantità di piccole azioni singole in una direzione comune e univoca. Per usare una espressione forte ma chiara, il Partito è lo Stato, l’entità capace di catalizzarne i bisogni e coniugarli con quelli del popolo, la caratteristica determinante e fondante del socialismo con caratteri cinesi, la premessa, la chiave di garanzia dell’adesione dello Stato alla via socialista con caratteristiche cinesi; riguardo la trasposizione del potere politico nel campo del diritto, Li Lin sostiene che “la leadership del PCC è coerente con lo Stato di diritto socialista; lo Stato di diritto socialista deve aderire alla leadership del PCC e la leadership del PCC deve fare affidamento sullo Stato di diritto socialista. Soltanto sotto la guida dal PCC lo Stato di diritto può essere implementato, il popolo diventare il padrone del proprio Paese e lo Stato e la vita sociale essere ricondotti allo Stato di diritto in modo ordinato. Implementare la leadership del PCC nell’intero processo e tutti gli aspetti della governance attraverso la legge è una delle esperienze primarie della costruzione dello Stato di diritto socialista in Cina. […] Il popolo cinese, sotto la guida del PCC, persiste nel sistema del socialismo con caratteristiche cinesi, attua la teoria dello stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi, forma un sistema perfetto di norme giuridiche, un sistema altamente efficace per l’attuazione dello Stato di diritto, un sistema rigoroso di vigilanza e un potente sistema di garanzia dello Stato di diritto50”.
Per questi motivi, Xi Jinping ha spronato fermamente a sostenere l’azione del Partito: “in primo luogo, dobbiamo sostenere la leadership del PCC. Sostenere la leadership del Partito è la caratteristica essenziale del socialismo cinese e una garanzia fondamentale per lo Stato di diritto socialista nel paese. Seguendo il percorso dello Stato di diritto socialista, la cosa più importante è sostenere la direzione del Partito. È stato il Partito a proporre lo Stato di diritto in Cina e poi a farne un principio fondamentale in base al quale il Partito guida il popolo nel governo del Paese. Inoltre, il Partito guida il popolo nel promuovere lo Stato di diritto nella pratica. Pertanto, i nostri sforzi globali per promuovere lo Stato di diritto devono essere favorevoli a rafforzare e migliorare la leadership del Partito, rafforzare la sua posizione di partito al governo e compiere la sua missione di governo del Paese. Questo non significa assolutamente indebolire la leadership del PCC.
Sostenere la leadership del Partito è fondamentale per lo Stato di diritto socialista ed è parte integrante dei nostri sforzi globali per promuovere lo Stato di diritto in Cina. Dobbiamo sostenere la leadership del Partito durante l’intero processo e in ogni aspetto del governo del Paese basato sul diritto, assicurando che la guida del Partito, la posizione del popolo come padrone del Paese e lo stato di diritto formino un insieme inseparabile. Solo quando lo Stato di diritto sarà applicato rigorosamente sotto la guida del PCC, le persone realizzeranno pienamente il loro ruolo di padroni del Paese, e solo allora l’introduzione dello Stato di diritto negli affari nazionali e sociali avverrà senza intoppi.
Sostenere la leadership del Partito non è uno slogan vuoto, ma qualcosa che deve essere manifestato nella pratica attraverso gli sforzi del Partito per guidare la legislazione, garantire l’applicazione della legge, sostenere l’amministrazione della giustizia e assumere un ruolo guida nel rispetto della legge. Da un lato, dobbiamo mettere in gioco il ruolo centrale del PCC nell’esercitare la leadership globale e coordinare gli sforzi da tutte le parti, portare tutti gli aspetti della governance basata sulla legge nella pianificazione generale del PCC e garantire che le proposte del PCC siano attuate in tutto l’intero processo e in ogni aspetto dello Stato di diritto. D’altra parte, dobbiamo migliorare la leadership del PCC nella governance basata sul diritto e continuare ad aumentare la sua capacità di guidare in questo senso. Il Partito deve esercitare un governo e un potere politico basati sul diritto, confinando le sue attività entro i confini stabiliti dalla Costituzione e dalla legge; allo stesso tempo deve anche impiegare pienamente le organizzazioni, i membri e i funzionari del Partito come nucleo politico di primo piano e pioniere per l’applicazione dello Stato di diritto51”.
Nell’ottobre del 2017, il 19° congresso del Partito Comunista Cinese ha esplorato in modo approfondito la missione storica del partito e ha incorporato il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era nella Costituzione del Partito e decretato che i suoi fondamenti dovessero divenire il pensiero guida che orientasse l’azione del partito sul lungo periodo; i lavori del Congresso hanno ribadito, inoltre, che la leadership del Partito Comunista Cinese è l’attributo essenziale del socialismo con caratteristiche cinesi, la più grande forza di questo sistema52”. Laddove il pensiero di Mao Zedong aiutò il PCC a conquistare il potere politico e a stabilire la Nuova Cina; la teoria di Deng Xiaoping ha rotto le barriere, inaugurando l’apertura e la crescita economica; la Teoria dei Tre Rappresentanti di Jiang Zemin ha trasformato irreversibilmente la formazione del Partito, includendo anche gli imprenditori privati mentre le prospettive scientifiche sullo sviluppo di Hu Jintao hanno spostato il modello di crescita, oggi il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era ridefinisce nuovi obiettivi: come sostiene Shen Chuanliang, professore della scuola centrale del partito, “mettere ‘il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era’ nella Costituzione del partito mostra il significato della sua posizione centrale e del suo ruolo storico. Questo nuovo pensiero porta un vasto spettro di significati. Rende chiaro l’obiettivo generale, la strategia e le politiche del Partito per il ringiovanimento per rendere un Paese forte e moderno entro la metà del secolo. Questi includono il cambiamento della contraddizione principale, la promozione della fiducia nel percorso, la governance basata sulla legge, la costruzione di un forte esercito e nuovi tipi di relazioni internazionali. Alcuni principi sono obbligatori, come la leadership del Partito in tutto il lavoro, un approccio centrato sul popolo, riforme più profonde e una nuova visione per la crescita53”. In questo sistema, “il partito e il congresso rappresentano due corpi del popolo all’interno di una struttura statale che include politica, legge, cultura e ideologia. Il Partito, al contempo, incarna e rappresenta la costituzione non scritta della Cina. Il Paese orientale, così, si trasforma in una unità organica dove non esiste nulla di individuale alienato dal collettivo. Scrive Shigong: “il comunismo non è soltanto una bella vita futura ma è anche e soprattutto la condizione spirituale dei membri del partito nella pratica della vita politica […] nel contesto della tradizione culturale cinese, la comprensione di questo supremo ideale non è più quella di Marx il cui pensiero dipendeva dalla tradizione teorica occidentale ma è intimamente legato alla Grande Unione del Tianxia della tradizione culturale cinese54”.
La cultura cinese ha infuso al comunismo una capacità spirituale completamente nuova e in questo senso, il pensiero di Xi Jinping, come evoluzione del maoismo ed operando un rinnovamento del socialismo guardando all’indietro, si caratterizza come integrazione tra pensiero tradizionale e teoria del comunismo; lo Stato di diritto diventa con Xi Jinping la scelta che permette l’unione di questi due aspetti – tradizione e modernità – e rappresenta la guida fondamentale, l’unica strada da seguire per far progredire la modernizzazione della governance nazionale e lo Stato di diritto globale; questa logica spingerà inevitabilmente ad accelerare la costruzione dello Stato di diritto, costruire un sistema di Stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi e fornire supporto istituzionale e garanzie per l’efficace governo e la modernizzazione della governance del Paese.
La Risoluzione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese sulle principali realizzazioni e l’esperienza storica del Partito nell’ultimo secolo, adottata dalla Sesta sessione plenaria del XIX Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, nel novembre 2021 affronta il tema dello Stato di diritto e offre a chi scrive la chiusa per questo breve saggio: “dal lancio della riforma e dell’apertura, il Partito ha sostenuto un governo basato sul diritto e ha continuato a promuovere lo Stato di diritto socialista. […] Il Partito è profondamente consapevole che il potere è un’arma a doppio taglio. Se viene utilizzato in conformità con la legge e le regole, può portare beneficio al popolo, ma se viene abusato, porterò inevitabilmente al disastro del Paese e del popolo. Il Comitato Centrale ha sottolineato che quando prevarrà lo Stato di diritto, il Paese prospererà, ma se si indebolirà, il Paese precipiterà nel caos. L’avanzamento globale della governance basata sul diritto è un requisito essenziale e un’importante garanzia per il socialismo con caratteristiche cinesi; è anche una profonda rivoluzione nel governo cinese. La governance basata sul diritto e sull’esercizio del potere statale basato sul diritto iniziano con la conformità alla Costituzione. Dobbiamo rimanere impegnati sulla via dello Stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi; implementare la teoria dello Stato di diritto socialista cinese; perseguire progressi coordinati nella governance basata sul diritto, nell’esercizio del potere statale basato sul diritto e nell’amministrazione governativa basata sul diritto; promuovere lo sviluppo integrato del Paese, del governo e della società basato sullo Stato di diritto; e migliorare in modo completo la consapevolezza delle persone della necessità di rispettare, studiare e rispettare la legge e la loro capacità di applicare la legge.
[…] Il Partito ha sottolineato che, poiché il popolo costituisce la base più ampia e profonda per promuovere in modo completo una governance basata sul diritto, dobbiamo garantire che i suoi interessi e desideri vi si riflettano, i suoi diritti siano protetti e il suo benessere sia migliorato sotto ogni aspetto durante l’intero processo di governance basata sul diritto. Dobbiamo proteggere e promuovere l’equità e la giustizia sociale e lavorare per garantire che il popolo senta che l’equità e la giustizia prevalgano in ogni legge, in ogni decisione delle forze dell’ordine e in ogni caso giudiziario.
Il Partito ha guidato gli sforzi per migliorare i sistemi e i meccanismi per garantire la piena applicazione della Costituzione. Abbiamo stabilito il sistema di giuramento di fedeltà sulla Costituzione e promosso lo spirito dello stato socialista.
[…] Dal XVIII Congresso nazionale, il sistema dello Stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi è stato costantemente migliorato, sono stati compiuti solidi progressi nel far progredire lo Stato di diritto in Cina, lo Stato di diritto ha svolto un ruolo maggiore nel consolidare le fondamenta, garantendo stabilità e fornendo benefici a lungo termine, e la capacità del Partito di guidare e governare il Paese attraverso metodi basati sulla legge è stata notevolmente migliorata”55.
NOTE AL TESTO
1 Plan on Building the Rule of Law in China (2020–2025) 法治中国建设规划(2020—2025年) — (chinalawtranslate.com)
2 China issues plan on building rule of law (www.gov.cn)
3 Ibidem.
4 China maps out new blueprint on building of rule of law government (www.gov.cn)
5 Xi Focus: Il pensiero di Xi Jinping sullo stato di diritto guida la governance basata sulla legge in Cina, Chinadaily.com.cn.
6 Parafrasi del concetto espresso da Maurice Collis in Confucio, Longanesi e C., Milano, 1970, p. 10.
7 Ignazio Castellucci, Rule of Law and legal complexity in the People’s Republic of China, Università degli Studi di Trento, Trento, 2012, p. 3. Come scrive Giampiero Di Plinio: Rule of Law è la formula di maggior successo per indicare il core del costituzionalismo occidentale consistente nella limitazione del potere attraverso il diritto e i suoi formanti (la legge, la Costituzione, i giudici, la dottrina). Gli equivalenti nelle altre lingue occidentali sono Stato di diritto, Rechtsstaat, état de droit, ma il concetto ha a che fare con una catena di nozioni e istituti, dal principio di legalità a quello di certezza del diritto, dal principio di eguaglianza formale al controllo di costituzionalità sulla legge stessa, dal principio di astrazione dei poteri sovrani (checks and balances), dalla indipendenza della magistratura alla garanzia dei diritti fondamentali. Per una comparazione tra i diversi sistemi citati nel testo e il sistema cinese rimandiamo alla lettura del libro di Katrin Blasek, Rule of Law in China. A comparative approach, Springer, Londra, 2015.
8 Stato di diritto in “Dizionario di Storia” (treccani.it). La definizione si completa come segue: “nell’Ottocento, attraverso la lenta costruzione giuridica dello Stato, la sovranità appartiene solo allo Stato, realtà impersonale che sintetizza e supera sia il re sia il popolo, e che assegna a entrambi compiti particolari e distinti. Tutti, in modi diversi, sono servitori dello Stato, ma ciò non risolve il dualismo originario fra re e popolo, fra Stato-apparato e società. Lo Stato appare sempre più uno S. di d., perché persegue i suoi fini nelle forme e nei limiti del diritto, producendo e applicando norme giuridiche. Il potere dello S. di d. risulta dunque «impersonale»; essendo giuridico, risolto nell’ordinamento, tende a scomparire. Per tre secoli i legisti hanno costruito giuridicamente lo Stato allo scopo, se non di eliminare il potere, almeno di sottoporlo alla razionalità, all’impersonalità e all’oggettività della legge. In origine, si parlava di un «potere sovrano», creatore dell’ordinamento giuridico, ma con la progressiva razionalizzazione giuridica dello Stato il vero potere sovrano tende a eclissarsi a favore di tanti poteri costituiti, che agiscono solo nell’ambito dell’ordinamento, con la scomparsa dell’antica sovranità. È nel Novecento, con l’apparire di forti conflitti sociali o con l’affermarsi di rivoluzioni politiche, che il potere sovrano riappare in tutta la sua forza, e le costruzioni giuridiche si dimostrano costruzioni di pensiero fragili. Lo S. di d. è uno Stato limitato e garantista, per la difesa dei diritti dei cittadini: pertanto si fonda sia sulla separazione dei poteri legislativo, giudiziario e amministrativo (gli ultimi due autonomi, ma subordinati alla legge) sia sulla coscienza che solo il diritto può dare alla società stabilità e ordine, con le sue norme chiare e certe, generali e astratte (e quindi impersonali), un diritto sempre subordinato a quella legge fondamentale che è espressa dalla costituzione. È un diritto concepito per una lunga durata, perché deve garantire ai singoli la prevedibilità delle conseguenze delle proprie azioni”.
9 Ignazio Castellucci, op. cit., p. 4. Più che nota è “l’importanza che la tradizione giuridica occidentaleattribuisce al concetto di rule of law nella costruzione di un sistema di garanzie dei diritti individuali
10 Un kernel, in informatica costituisce il nucleo o cuore di un sistema operativo, ovvero il software che fornisce un accesso sicuro e controllato dell’hardware ai processi in esecuzione sul computer.
11 Giampiero Di Plinio, L’espansione della Western Legal Tradition nella Cina del Terzo Millennio in Iura Orientalia, vol. VII, 2011, pp. 177 – 178.
12 Ivan Cardillo, Orientamenti di diritto tradizionale cinese e confucianesimo in Tigor: Rivista di Scienze della Comunicazione e di Argomentazione Giuridica, vol. XIII (2021), n. 2, p. 125.
13 Ibidem, p. 176.
14 Ibidem, pp. 178 – 179.
15 Eric W. Orts, The Rule of Law in China in Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 34, num. 1, 2000, pp. 51 – 52.
16 Il diritto positivo (ius in civitate positum) è il diritto vigente in un determinato ambito politico-territoriale e spazio di tempo, creato ed imposto da uno Stato sovrano mediante norme giuridiche e volto a regolamentare il comportamento dei propri cittadini. Il diritto positivo si contrappone al diritto naturale che, invece, è una teoria giuridica che postula l’esistenza di un insieme di princìpi della natura umana, i quali si presentano in natura come eterni e immutabili nel tempo.
17 Ibidem, p. 53.
18 Ibidem, p. 55.
19 Ivan Cardillo, op. cit., p. 131. A pagina 130 dello stesso articolo vengono riportati i valori fondamentali del confucianesimo, espressi in otto caratteri: benevolenza, rettitudine, osservanza dei riti e delle convenzioni, saggezza, rispetto filiale, fraternità-amore e rispetto per il fratello maggiore, lealtà e affidabilità. Il confucianesimo arriva così ad occuparsi dell’uomo concepito nella sua individualità e propone il modello dell’uomo di valore, uomo virtuoso ma non vittima dell’avidità del potere. Come scrive l’autore sul finale della trattazione, p. 133, “l’uomo di valore è il solo capace di realizzare l’”unione tra uomo e cielo”, possibile solo attraverso la virtù”.
20 Ibidem, p. 126.
21 Ibidem.
22 Rolando Tarchi (a cura di), Appunti di diritto cinese. Il testo, reperibile online, riproduce lo schema delle lezioni integrative svolte dal professor Xue Jun dell’Università di Wuhan e Pechino per i corsi di Sistemi giuridici comparati della Facoltà di Giurisprudenza di Pisa nel 2005. La revisione è stata curata dal prof. Rolando Tarchi che si è avvalso della collaborazione dei dottori Matteo Motroni e Davide Fiumicelli.
23 Ivan Cardillo, op. cit., pp. 127 – 129.
24 Katrin Blasek, Rule of Law in China. A Comparative Approach, Springer, Londra, 2015, p. 9. Nel testo vengono messi a confronto il sistema cinese con quello di Francia, Germania e Regno Unito.
25 Giampiero Di Plinio, op. cit., pp. 179 – 180.
26 L’ultima dinastia imperiale, quella dei Qing (1644 – 1911) decise di avviare una fase riformatrice che pur mantenendo intatta l’antica struttura feudale, portò all’adozione di una serie di codici normativi improntati ai modelli occidentali ed ispirati all’esperienza riformatrice recentemente attuata in Giappone, Paese in cui, con il rescritto imperiale del 4 aprile 1868, si era abbandonata la via del feudalesimo per dare vita ad una grande fase di modernizzazione delle strutture economiche, politiche e sociali che portò, 11 febbraio 1889, all’adozione di una Costituzione improntata sul modello occidentale.
27 Lin Li, The Chinese Road of the Rule Of Law, Springer, Singapore, 2018, p.3.
28 Katrin Blasek, op. cit. 16.
29 Eric W. Orts, The Rule of Law in China in Vanderbilt Law Review 43, (2021)
30 Lin Li, op. cit.,p. 4.
31 Rolando Tarchi (a cura di), op. cit., p. 19. Così Xue Jun: “nell’ottica di un ritorno allo spirito del 1954, la forma di Stato socialista non veniva più ricondotta alla dittatura del proletariato ma ad una dittatura popolare democratica, da considerarsi come il consolidamento e lo sviluppo della prima in una società in cui non regnasse più la lotta bensì la cooperazione politica tra le classi e le etnie. Il ruolo del Partito non era poi più oggetto di alcuna disposizione specifica, poiché l’unico espresso riferimento ad esso era contenuto nel Preambolo. Il suo ruolo era comunque riconosciuto da alcuni principi impliciti, riconducibili alla tutela del regime socialista ed al riferimento ad uno spirito culturale socialista che tendevano a garantire la conservazione dell’ideologia marxista-leninista e del pensiero di Mao.
32 Il “nuovo” testo costituzionale è stato votato dall’Assemblea Nazionale del Popolo e approvato con 2.958 voti a favore, 3 astenuti, 2 contrari.
33 Questo il titolo di un libro di Fabio Massimo Parenti, Il Socialismo Prospero. Saggi sulla via cinese, Nova Europa Edizioni, Milano, 2017.
34 Preambolo della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese.
35 Federico Spagnoli, La riforma della Costituzione cinese: un’analisi della revisione costituzionale del 2018 e dei suoi caratteri principali in DPCE Online, n. 1, 2019, pp. 131 – 133. Il testo in questione è consultabile al seguente indirizzo La riforma della Costituzione cinese: un’analisi della revisione costituzionale del 2018 e dei suoi caratteri principali (dpceonline.it).
36 Ibidem, pp. 133 – 134.
37 Ibidem, pp. 144 – 145.
38 Ignazio Castellucci, op. cit., p. 13.
39 Ibidem, p. 11.
40 Ibidem, p. 14.
41 Ibidem, pp. 14 – 15.
42 Il presidente Hu sottolinea lo stato di diritto nel governo – china.org.cn.
43 Liang Zhiping, Governo del Partito o Stato di Diritto? in Orizzonte Cina, vol. 5, num. 9, dicembre 2014, p.6.
44 The Party Literature Research Office of the Central Committee of The Communist Party of China, Xi Jinping. The Law-based governance of China, p. 4.
45 Ibidem, pp. 6-8.
46 Promote Socialist Rule of Law (qstheory.cn).
47 Yi Ren, On the Combination of ruling the country by law and ruling the country by virtue in Journal of Simulation, vol. 9, n. 6, dicembre 2021, p. 39.
48 Libro bianco, Gli sforzi e i risultati della Cina nella promozione dello Stato di diritto, (chinadaily.com.cn).
49 Riportato in Daniele Perra, Stato e Impero da Berlino a Pechino. L’influenza del pensiero di Carl Schmitt nella Cina contemporanea, Anteo Edizioni, Avellino, 2022, p. 24.
50 Lin Li, The Cinese Road of the Rule Of Law, Springer, Singapore, 2018, pp. 5 – 6.
51 Promote Socialist Rule of Law (qstheory.cn)
52 CPC Constitution enshrines Xi’s thought as part of action guide (www.gov.cn)
53 Emendamento costituzionale del PCC – CGTN.
54 Daniele Perra, op. cit., pp. 41-42.
55 Risoluzione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese sulle principali realizzazioni e l’esperienza storica del Partito nell’ultimo secolo, adottata dalla Sesta sessione plenaria del XIX Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, 11 novembre 2021.
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