di Giulio Chinappi
Lo scorso 17 dicembre, il Presidente russo Vladimir Putin e il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian hanno firmato a Mosca il Partenariato Strategico Globale tra la Federazione Russia e la Repubblica Islamica dell’Iran. Di seguito la traduzione integrale del documento.
FONTE ARTICOLO: https://giuliochinappi.wordpress.com/2025/01/19/putin-e-pezeshkian-firmano-il-partenariato-strategico-globale-tra-russia-e-iran/
TRATTATO SUL PARTENARIATO STRATEGICO GLOBALE TRA LA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN E LA FEDERAZIONE RUSSA
La Repubblica Islamica dell’Iran e la Federazione Russa, di seguito denominate “le Parti Contraenti”,
Esprimendo l’interesse a portare le relazioni interstatali amichevoli a un nuovo livello e a conferirgli un carattere globale, a lungo termine e strategico, nonché a rafforzare le loro basi giuridiche,
Convinte che lo sviluppo di un partenariato strategico globale serva gli interessi fondamentali della Federazione Russa e della Repubblica Islamica dell’Iran,
Fidandosi dei profondi legami storici tra i popoli iraniano e russo, della vicinanza delle loro culture e dei loro valori spirituali e morali, della comunanza di interessi, dei forti legami di buon vicinato e delle ampie opportunità di cooperazione nei settori politico, economico, militare, culturale, umanitario, scientifico, tecnico e in altri ambiti,
Tenendo conto della necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione nell’interesse della pace e della sicurezza a livello regionale e globale,
Desiderose di contribuire a un processo obiettivo di definizione di un nuovo ordine mondiale multipolare giusto e sostenibile, basato sull’uguaglianza sovrana degli Stati, sulla cooperazione di buona fede, sul rispetto reciproco degli interessi, su soluzioni collettive ai problemi internazionali, sulla diversità culturale e civile, sullo stato di diritto internazionale in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, compreso il rinvio della minaccia o dell’uso della forza, il non intervento negli affari interni e il rispetto dell’integrità territoriale di entrambi gli Stati,
Riaffermando l’impegno verso lo spirito, gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e le regole generalmente riconosciute del diritto internazionale riguardo alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra Stati, nonché guidate da tutti gli accordi esistenti tra le Parti Contraenti, compresa la Dichiarazione tra la Repubblica Islamica dell’Iran e la Federazione Russa sulla Promozione del Diritto Internazionale datata 27 Khordad 1399 del calendario solare hijri (corrispondente al 16 giugno 2020),
Sottolineando che il Trattato tra la Persia e la Repubblica Federativa Socialista Sovietica Russa datato 7 Esfand 1299 del calendario solare hijri (corrispondente al 26 febbraio 1921), il Trattato di Commercio e Navigazione tra l’Iran e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche datato 5 Farvardin 1319 del calendario solare hijri (corrispondente al 25 marzo 1940), il Trattato sulle Basi delle Relazioni Reciproche e i Principi di Cooperazione tra la Repubblica Islamica dell’Iran e la Federazione Russa datato 22 Esfand 1379 del calendario solare hijri (corrispondente al 12 marzo 2001) e altri strumenti fondamentali conclusi dalle Parti Contraenti hanno gettato una solida base giuridica per le relazioni bilaterali,
Hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Le Parti Contraenti si impegneranno a approfondire e ampliare le relazioni in tutti i settori di interesse comune, a rafforzare la cooperazione nel campo della sicurezza e della difesa, a coordinare strettamente le attività a livello regionale e globale, in linea con un partenariato globale, a lungo termine e strategico.
Articolo 2
Le Parti Contraenti attueranno una politica statale basata sul reciproco rispetto degli interessi nazionali e degli interessi di sicurezza, sui principi del multilateralismo, della soluzione pacifica delle controversie e sul rifiuto della unipolarità e della egemonia negli affari mondiali, nonché sulla contrapposizione all’interferenza di terzi negli affari interni ed esterni delle Parti Contraenti.
Articolo 3
1. Le Parti Contraenti rafforzeranno le loro relazioni basate sui principi dell’uguaglianza sovrana, dell’integrità territoriale, dell’indipendenza, del non intervento negli affari interni reciproci, del rispetto della sovranità, della cooperazione e della fiducia reciproca.
2. Le Parti Contraenti prenderanno misure per promuovere reciprocamente i principi sopra menzionati a vari livelli di relazioni bilaterali, regionali e globali e aderiranno a politiche coerenti con questi principi.
3. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti sia soggetta ad aggressione, l’altra Parte Contraente non fornirà alcun aiuto militare o altro all’aggressore che contribuisca all’aggressione in corso, e contribuirà a garantire che le dispute sorte siano risolte sulla base della Carta delle Nazioni Unite e di altre norme applicabili del diritto internazionale.
4. Le Parti Contraenti non consentiranno l’uso dei loro territori a supporto di movimenti separatisti e di altre azioni che minacciano la stabilità e l’integrità territoriale dell’altra Parte Contraente, così come a supporto di azioni ostili tra di loro.
Articolo 4
1. Al fine di migliorare la sicurezza nazionale e affrontare le minacce comuni, le agenzie di intelligence e di sicurezza delle Parti Contraenti scambieranno informazioni ed esperienze e aumenteranno il livello della loro cooperazione.
2. Le agenzie di intelligence e di sicurezza delle Parti Contraenti collaboreranno nell’ambito di accordi separati.
Articolo 5
1. Al fine di sviluppare la cooperazione militare tra le rispettive agenzie, le Parti Contraenti condurranno la preparazione e l’attuazione degli accordi pertinenti all’interno del Gruppo di Lavoro sulla Cooperazione Militare.
2. La cooperazione militare tra le Parti Contraenti coprirà una vasta gamma di tematiche, inclusi lo scambio di delegazioni militari e di esperti, le visite nei porti di navi e imbarcazioni militari delle Parti Contraenti, l’addestramento del personale militare, lo scambio di cadetti e istruttori, la partecipazione – previo accordo tra le Parti Contraenti – a esposizioni internazionali di difesa ospitate dalle Parti Contraenti, l’organizzazione di competizioni sportive congiunte, eventi culturali e altri eventi, operazioni congiunte di soccorso e salvataggio in mare, nonché la lotta contro la pirateria e il furto armato in mare.
3. Le Parti Contraenti interagiranno strettamente nell’organizzare esercitazioni militari congiunte sul territorio di entrambe le Parti Contraenti e al di fuori di esso, previo consenso reciproco e tenendo conto delle regole generalmente riconosciute del diritto internazionale applicabili.
4. Le Parti Contraenti si consulteranno e coopereranno nella lotta contro le minacce militari e di sicurezza comuni di natura bilaterale e regionale.
Articolo 6
1. Nell’ambito di un partenariato globale, a lungo termine e strategico, le Parti Contraenti confermeranno il loro impegno a sviluppare la cooperazione tecnico-militare sulla base degli accordi pertinenti tra di loro, tenendo conto degli interessi reciproci e degli obblighi internazionali, e considereranno tale cooperazione come una componente importante per il mantenimento della sicurezza regionale e globale.
2. Al fine di garantire una corretta coordinazione e lo sviluppo ulteriore della cooperazione tecnico-militare bilaterale, le Parti Contraenti terranno sessioni degli organi di lavoro competenti su base annuale.
Articolo 7
1. Le Parti Contraenti coopereranno bilateralmente e multilateralmente nella lotta contro il terrorismo internazionale e altre sfide e minacce, in particolare l’estremismo, il crimine organizzato transnazionale, il traffico di esseri umani e il sequestro di ostaggi, la migrazione illegale, i flussi finanziari illeciti, la legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa, il traffico illecito di beni, denaro, strumenti monetari, beni storici e culturali, armi, droghe narcotiche, sostanze psicotrope e loro precursori, lo scambio di informazioni operative e esperienze nel settore delle guardie di frontiera.
2. Le Parti Contraenti supporteranno l’interazione nella protezione dell’ordine pubblico e nel mantenimento della sicurezza pubblica, nella protezione di importanti strutture statali e nel controllo statale sul traffico di armi.
3. Le Parti Contraenti coordineranno le loro posizioni e promuoveranno sforzi congiunti nella lotta contro le sfide e le minacce menzionate nei pertinenti fori internazionali, nonché coopereranno all’interno dell’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL).
4. Le Parti Contraenti, nell’attuare la cooperazione prevista dal presente articolo, saranno guidate dalla loro legislazione nazionale e dalle disposizioni dei trattati internazionali a cui sono parti.
Articolo 8
1. Le Parti Contraenti proteggeranno i diritti e gli interessi legittimi dei loro cittadini nel territorio delle Parti Contraenti.
2. Le Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione in tutti i settori giuridici di interesse, in particolare nella fornitura di assistenza legale in materia civile e penale, nell’estradizione e nel trasferimento di persone condannate alla reclusione, e nell’attuazione degli accordi sul recupero dei beni criminali.
Articolo 9
1. Guidate dagli obiettivi di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, le Parti Contraenti terranno consultazioni e coopereranno nell’ambito delle organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, su questioni globali e regionali che possano rappresentare direttamente o indirettamente una sfida per gli interessi comuni e la sicurezza delle Parti Contraenti.
2. Le Parti Contraenti coopereranno e si supporteranno reciprocamente per l’adesione di ciascuna Parte Contraente alle pertinenti organizzazioni internazionali e regionali.
Articolo 10
Le Parti Contraenti coopereranno strettamente sul controllo degli armamenti, sul disarmo, sulla non proliferazione e sulle questioni di sicurezza internazionale nell’ambito dei trattati internazionali pertinenti e delle organizzazioni internazionali a cui sono parti, e terranno consultazioni regolari su questi temi.
Articolo 11
1. Le Parti Contraenti attueranno una cooperazione politica e pratica nel campo della sicurezza delle informazioni internazionali in conformità con l’Accordo tra il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran e il Governo della Federazione Russa sulla Cooperazione nel Settore della Sicurezza delle Informazioni datato 7 Bahman 1399 del calendario solare hijri (corrispondente al 26 gennaio 2021).
2. Le Parti Contraenti contribuiranno all’istituzione, sotto l’egida delle Nazioni Unite, di un sistema di sicurezza delle informazioni internazionali e di un regime giuridicamente vincolante per la prevenzione e la risoluzione pacifica dei conflitti, basato sui principi dell’uguaglianza sovrana e del non intervento negli affari interni degli Stati.
3. Le Parti Contraenti amplieranno la cooperazione nel campo della lotta contro l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per scopi criminali, coordineranno le azioni e promuoveranno congiuntamente iniziative all’interno delle organizzazioni internazionali e di altri forum di negoziazione. Le Parti Contraenti promuoveranno la sovranità nazionale nello spazio informatico internazionale, scambieranno informazioni e creeranno le condizioni per la cooperazione tra le autorità competenti delle Parti Contraenti.
4. Le Parti Contraenti sosterranno la internazionalizzazione della gestione della rete di informazioni e telecomunicazioni di Internet, difenderanno i diritti uguali per gli Stati nella sua gestione, considereranno inaccettabile qualsiasi tentativo di limitare il diritto sovrano di regolamentare e garantire la sicurezza dei segmenti nazionali della rete globale e saranno interessate a un coinvolgimento intensificato dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni nella risoluzione di questi problemi.
5. Le Parti Contraenti sosterranno il rafforzamento della sovranità nello spazio informatico internazionale regolamentando le attività delle aziende internazionali nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché tramite lo scambio di esperienze nella gestione dei segmenti nazionali di Internet e lo sviluppo dell’infrastruttura nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e coopereranno nel campo dello sviluppo digitale.
Articolo 12
Le Parti Contraenti faciliteranno il rafforzamento della pace e della sicurezza nella regione del Caspio, in Asia Centrale, nel Transcaucaso e nel Medio Oriente, coopereranno per prevenire l’interferenza nelle regioni specificate e la presenza destabilizzante di Stati terzi in queste aree, e scambieranno opinioni sulla situazione in altre regioni del mondo.
Articolo 13
1. Le Parti Contraenti coopereranno per preservare il Mar Caspio come zona di pace, buona vicinanza e amicizia, basata sul principio di non-presenza nel Mar Caspio delle forze armate non appartenenti agli Stati costieri, nonché per garantire la sicurezza e la stabilità nella regione del Caspio.
2. Le Parti Contraenti, tenendo conto dei vantaggi della loro vicinanza territoriale e della connettività geografica, si impegneranno a utilizzare tutte le potenzialità economiche del Mar Caspio.
3. Le Parti Contraenti interagiranno attivamente nella promozione e nell’approfondimento della partnership multidimensionale tra gli Stati della regione del Caspio. Nel cooperare nel Mar Caspio, le Parti Contraenti saranno guidate da tutti i trattati internazionali pentalaterali in vigore tra gli Stati del Caspio, a cui la Federazione Russa e la Repubblica Islamica dell’Iran sono parti, e confermeranno la competenza esclusiva degli Stati costieri del Caspio nell’affrontare le questioni relative al Mar Caspio. Le Parti Contraenti miglioreranno l’interazione bilaterale sulle questioni relative al Mar Caspio.
4. Le Parti Contraenti coopereranno, anche nell’ambito di attività di progetto congiunte, nel campo dell’uso sostenibile delle opportunità economiche del Mar Caspio, garantendo la sicurezza ambientale, la protezione della biodiversità biologica, la conservazione e l’uso razionale delle risorse biologiche acquatiche, dell’ambiente marino del Mar Caspio, e adotteranno misure per combattere l’inquinamento nel Mar Caspio.
Articolo 14
Le Parti Contraenti approfondiranno la cooperazione all’interno delle organizzazioni regionali, interagiranno e armonizzeranno le posizioni all’interno dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai nell’interesse di rafforzare il suo potenziale nelle aree della politica, della sicurezza, dell’economia, nonché nei settori culturale e umanitario, e faciliteranno l’espansione dei legami commerciali ed economici tra l’Unione Economica Eurasiatica e la Repubblica Islamica dell’Iran.
Articolo 15
Le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione tra i loro organi legislativi, anche nell’ambito delle organizzazioni parlamentari internazionali, di vari formati multilaterali, comitati e commissioni specializzati, nonché dei gruppi pertinenti per le relazioni tra l’Assemblea Federale della Federazione Russa e l’Assemblea Consultiva Islamica (Parlamento Islamico) della Repubblica Islamica dell’Iran, e la Commissione per la Cooperazione tra la Duma di Stato dell’Assemblea Federale della Federazione Russa e l’Assemblea Consultiva Islamica (Parlamento Islamico) della Repubblica Islamica dell’Iran.
Articolo 16
1. Le Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione interregionale, considerandola di particolare importanza per l’espansione dell’intera gamma di relazioni bilaterali.
2. Le Parti Contraenti creeranno condizioni favorevoli per l’istituzione di legami diretti tra le regioni russe e iraniane, faciliteranno la reciproca conoscenza dei loro potenziali economici e d’investimento, anche tramite missioni imprenditoriali, conferenze, esposizioni, fiere e altri eventi interregionali.
Articolo 17
Le Parti Contraenti sosterranno la cooperazione commerciale ed economica in tutti i settori di interesse comune, coordinando questa interazione nell’ambito della Commissione permanente russo-iraniana per la cooperazione commerciale ed economica.
Articolo 18
1. Le Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo della cooperazione commerciale, economica e industriale, creando benefici economici reciproci, compresi gli investimenti congiunti, il finanziamento delle infrastrutture, l’alleggerimento dei meccanismi commerciali e d’affari, la cooperazione bancaria, la promozione e la fornitura reciproca di beni, opere, servizi, informazioni e risultati di attività intellettuale, compresi i diritti esclusivi su di essi.
2. Consapevoli delle loro capacità d’investimento, le Parti Contraenti potranno effettuare investimenti congiunti nell’economia di Stati terzi e, a tal fine, manterranno un dialogo nell’ambito dei pertinenti meccanismi multilaterali.
Articolo 19
1. Le Parti Contraenti contrasteranno l’applicazione di misure coercitive unilaterali, comprese quelle di natura extraterritoriale, e considereranno l’imposizione di tali misure come un atto internazionalmente illecito e ostile. Le Parti Contraenti coordineranno gli sforzi e sosterranno le iniziative multilaterali volte a eliminare la pratica di tali misure nelle relazioni internazionali, guidate, tra l’altro, dalla Dichiarazione della Repubblica Islamica dell’Iran e della Federazione Russa sulle modalità e misure per contrastare, mitigare e risolvere gli impatti negativi delle misure coercitive unilaterali, datata 14 Azar 1402 del calendario solare Hijri (corrispondente al 5 dicembre 2023).
2. Le Parti Contraenti garantiranno la non applicazione di misure coercitive unilaterali destinate direttamente o indirettamente contro una delle Parti Contraenti, i suoi cittadini e le sue entità giuridiche o le loro proprietà sotto la giurisdizione di una Parte Contraente, beni, opere, servizi, informazioni, risultati di attività intellettuale, compresi i diritti esclusivi su di essi provenienti da una Parte Contraente e destinati all’altra Parte Contraente.
3. Le Parti Contraenti si asterranno dall’aderire a misure coercitive unilaterali o dal sostenere tali misure da parte di terzi, se tali misure colpiscono o sono destinate direttamente o indirettamente contro una delle Parti Contraenti, i suoi cittadini e le sue entità giuridiche o le loro proprietà sotto la giurisdizione di tale terzo, beni provenienti da una Parte Contraente e destinati all’altra Parte Contraente, e/o opere, servizi, informazioni, risultati di attività intellettuale, compresi i diritti esclusivi su di essi forniti dai fornitori dell’altra Parte Contraente.
4. Qualora venissero introdotte misure coercitive unilaterali contro una delle Parti Contraenti da parte di terzi, le Parti Contraenti adotteranno misure pratiche per ridurre i rischi, eliminare o mitigare gli impatti diretti e indiretti di tali misure sui legami economici reciproci, sui cittadini e le entità giuridiche delle Parti Contraenti o le loro proprietà sotto la giurisdizione delle Parti Contraenti, beni provenienti da una Parte Contraente e destinati all’altra Parte Contraente, e/o opere, servizi, informazioni, risultati di attività intellettuale, compresi i diritti esclusivi su di essi forniti dai fornitori delle Parti Contraenti. Le Parti Contraenti prenderanno anche misure per limitare la diffusione di informazioni che potrebbero essere utilizzate da tale terzo per imporre ed intensificare tali misure.
Articolo 20
1. Al fine di aumentare il volume del commercio reciproco, le Parti Contraenti creeranno le condizioni per sviluppare la cooperazione tra le organizzazioni di credito, tenendo conto degli strumenti giuridici internazionali nel campo del contrasto al riciclaggio dei proventi di crimine e al finanziamento del terrorismo a cui le Parti Contraenti sono parti, utilizzando vari strumenti di finanziamento del commercio, sviluppando progetti congiunti di supporto all’esportazione reciproca, aumentando il potenziale d’investimento, ampliando gli investimenti reciproci tra individui, aziende pubbliche e private, e garantendo adeguata protezione degli investimenti reciproci.
2. Le Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione con l’obiettivo di stabilire una moderna infrastruttura di pagamento indipendente da Stati terzi, passare a regolamenti bilaterali nelle valute nazionali, rafforzare la cooperazione interbancaria diretta e promuovere i prodotti finanziari nazionali.
3. Le Parti Contraenti espanderanno la loro cooperazione con l’obiettivo di sviluppare il commercio e incoraggiare gli investimenti nelle zone economiche speciali/libere delle Parti Contraenti.
4. Le Parti Contraenti forniranno assistenza alle zone economiche speciali/libere della Federazione Russa e della Repubblica Islamica dell’Iran nello svolgimento di attività finalizzate alla creazione di joint venture in settori di interesse comune e porgeranno attenzione alla creazione di zone industriali.
5. Le Parti Contraenti dichiarano la loro disponibilità a sviluppare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nell’industria estrattiva dell’oro, nella lavorazione dell’oro, nell’industria dei diamanti, brillanti e gioielleria.
Articolo 21
1. Le Parti Contraenti, tenendo conto delle loro capacità e potenzialità, sosterranno una stretta cooperazione nel settore dei trasporti e riaffermano la loro disponibilità a sviluppare in modo completo il partenariato nell’area dei trasporti su una base di reciproco beneficio.
2. Le Parti Contraenti creeranno condizioni favorevoli per l’operazione degli operatori della Federazione Russa e della Repubblica Islamica dell’Iran, facilitando il processo di trasporto di merci e passeggeri con tutte le modalità di trasporto e aumentando i relativi volumi, nonché l’uso efficace delle infrastrutture stradali e di confine.
3. Le Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nel trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e multimodale, nonché nella formazione di specialisti nel settore dei trasporti.
4. Le Parti Contraenti coopereranno attivamente nello sviluppo di corridoi di trasporto internazionali che attraversano i territori della Federazione Russa e della Repubblica Islamica dell’Iran, in particolare il Corridoio di Trasporto Internazionale Nord-Sud. Tale cooperazione include la promozione dei prodotti provenienti dalle Parti Contraenti nei mercati dei Paesi terzi, nonché la creazione di condizioni per lo sviluppo di trasporti senza soluzione di continuità attraverso i corridoi di trasporto, sia per i trasporti bilaterali che per quelli in transito attraverso i loro territori.
5. Le Parti Contraenti introdurranno sviluppi moderni nel settore dei sistemi di trasporto digitale.
6. Le Parti Contraenti sosterranno una stretta coordinazione all’interno delle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti, stabilendo una cooperazione di reciproco beneficio tra le autorità esecutive e le organizzazioni nel settore dei trasporti, e faciliteranno la loro partecipazione a eventi internazionali del settore dei trasporti.
Articolo 22
1. Le Parti Contraenti espanderanno la cooperazione nel settore del petrolio e del gas sulla base dei principi di uguaglianza e beneficio reciproco e adotteranno misure per migliorare la sicurezza energetica delle Parti Contraenti attraverso l’uso efficiente delle risorse energetiche.
2. Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione energetica bilaterale nei seguenti settori:
2.1. Assistenza scientifica e tecnica, scambio di esperienze e introduzione di tecnologie avanzate e moderne nella produzione, lavorazione e trasporto di petrolio e gas;
2.2. Assistenza alle aziende e alle organizzazioni russe e iraniane nel settore energetico per espandere la cooperazione, comprese le forniture energetiche e le operazioni di scambio;
2.3. Promozione degli investimenti attraverso la cooperazione bilaterale in progetti di sviluppo nel settore petrolifero e del gas nel territorio delle Parti Contraenti;
2.4. Promozione di progetti infrastrutturali importanti per la sicurezza energetica globale e regionale;
2.5. Garanzia dell’accesso non discriminatorio ai mercati energetici internazionali e aumento della loro competitività;
2.6. Cooperazione e attuazione di una politica coordinata nell’ambito dei forum energetici internazionali, come il Forum dei Paesi Esportatori di Gas e l’OPEC-plus.
3. Le Parti Contraenti intensificheranno il livello di cooperazione e lo scambio di opinioni e esperienze nel campo delle fonti di energia rinnovabile.
Articolo 23
Le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo di relazioni a lungo termine e reciprocamente vantaggiose per l’attuazione di progetti congiunti nel campo dell’uso pacifico dell’energia nucleare, compresa la costruzione di impianti nucleari.
Articolo 24
Le Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nei settori dell’agricoltura, della pesca, della veterinaria, della protezione e quarantena delle piante e della produzione di semi al fine di aumentare il commercio reciproco e l’accesso dei prodotti agricoli ai mercati delle Parti Contraenti e ai mercati di Stati terzi.
Le Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie per garantire la sicurezza dei prodotti agricoli, delle materie prime e degli alimenti, che dovranno rispettare i requisiti stabiliti in ambito sanitario ed epidemiologico, veterinario, fitosanitario e di controllo (ispezione) dei semi, nonché i requisiti per una gestione sicura dei pesticidi e delle sostanze chimiche agricole o altri requisiti stabiliti dalla legislazione delle Parti Contraenti.
Articolo 25
Le Parti Contraenti attueranno la cooperazione doganale, inclusi progetti per la creazione di un corridoio doganale semplificato, il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di operatore economico autorizzato al fine di promuovere la creazione di catene di approvvigionamento sicure, l’organizzazione di cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni doganali tra le loro autorità doganali.
Articolo 26
Le Parti Contraenti, al fine di promuovere una concorrenza leale nei mercati nazionali e migliorare il benessere della popolazione, svilupperanno la cooperazione nel campo della politica antimonopolistica.
Articolo 27
Le Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione su temi come il riconoscimento reciproco degli standard, dei rapporti di prova e dei certificati di conformità, l’applicazione diretta degli standard, lo scambio di esperienze e sviluppi avanzati nel campo dell’uniformità delle misurazioni, la formazione di esperti e la promozione del riconoscimento dei risultati delle prove tra la Federazione Russa e la Repubblica Islamica dell’Iran.
Articolo 28
Le Parti Contraenti interagiranno nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione e della scienza medica, anche all’interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, nei seguenti ambiti:
- Organizzazione del sistema sanitario statale e gestione dell’assistenza sanitaria;
- Prevenzione e trattamento delle malattie trasmissibili e non trasmissibili;
- Protezione della salute materna e infantile;
- Regolamentazione statale della circolazione di medicinali per uso medico e dispositivi medici;
- Promozione di uno stile di vita sano;
- Ricerca medica;
- Introduzione di tecnologie digitali nell’assistenza sanitaria;
- Formazione professionale degli specialisti in ambito sanitario;
- Altri settori di cooperazione di interesse reciproco.
Articolo 29
1. Le Parti Contraenti rafforzeranno la cooperazione per garantire il benessere sanitario ed epidemiologico della popolazione sulla base della legislazione nazionale e delle politiche statali di prevenzione e controllo delle infezioni, nonché degli trattati internazionali di cui le Parti Contraenti sono parte.
2. Le Parti Contraenti rafforzeranno il coordinamento nel campo del benessere sanitario ed epidemiologico e della sicurezza alimentare.
3. Le Parti Contraenti promuoveranno l’armonizzazione dei requisiti sanitari e degli standard di sicurezza alimentare e la partecipazione reciproca agli eventi pertinenti da esse organizzati.
Articolo 30
1. Le Parti Contraenti promuoveranno e rafforzeranno legami a lungo termine e costruttivi nei settori dell’istruzione superiore, della scienza, della tecnologia, dell’innovazione, realizzando progetti scientifici e tecnici congiunti, incoraggiando la creazione e lo sviluppo di contatti diretti tra le istituzioni educative e scientifiche interessate delle Parti Contraenti.
2. Le Parti Contraenti promuoveranno il partenariato diretto tra le istituzioni educative e scientifiche interessate di istruzione superiore, anche per lo sviluppo e l’attuazione di programmi e progetti scientifici, tecnici e di ricerca congiunti, lo scambio di lavoratori scientifici e pedagogici e di studenti, informazioni scientifiche e tecniche, letteratura scientifica, periodici e bibliografie.
3. Le Parti Contraenti faciliteranno lo scambio di esperienze e informazioni su questioni relative alla regolamentazione giuridica nel campo delle attività scientifiche, tecniche e innovative, all’organizzazione e alla realizzazione di seminari scientifici congiunti, simposi, conferenze, mostre ed altri eventi.
4. Le Parti Contraenti promuoveranno lo studio della lingua ufficiale, della letteratura, della storia e della cultura dell’altra Parte Contraente nelle loro istituzioni di istruzione superiore.
5. Le Parti Contraenti assisteranno i loro cittadini nel perseguire l’istruzione nelle istituzioni educative dell’altra Parte Contraente.
Articolo 31
Le Parti Contraenti miglioreranno l’interazione e lo scambio di opinioni e esperienze sull’esplorazione e l’uso dello spazio esterno per scopi pacifici.
Articolo 32
Le Parti Contraenti rafforzeranno i legami tra i mass media, nonché in settori come la stampa e l’editoria, la promozione della letteratura russa e persiana, nonché le relazioni socio-culturali, scientifiche ed economiche, incoraggiando la reciproca conoscenza e i contatti di comunicazione tra i popoli della Federazione Russa e della Repubblica Islamica dell’Iran.
Articolo 33
Le Parti Contraenti incoraggeranno i loro mass media a cooperare ampiamente per sensibilizzare l’opinione pubblica e supportare la libera diffusione delle informazioni al fine di opporsi congiuntamente alla disinformazione e alla propaganda negativa diretta contro la Federazione Russa e la Repubblica Islamica dell’Iran, e per contrastare la diffusione di false informazioni di importanza pubblica che minacciano gli interessi nazionali e la sicurezza di ciascuna delle Parti Contraenti, nonché altre forme di abuso dei media.
Articolo 34
1. Le Parti Contraenti promuoveranno ulteriori interazioni nel campo della cultura e dell’arte, anche attraverso lo scambio di eventi culturali e la promozione di contatti diretti tra le loro istituzioni culturali con l’obiettivo di mantenere il dialogo, approfondire la cooperazione culturale e realizzare progetti congiunti per scopi culturali e educativi.
2. Le Parti Contraenti faciliteranno la conoscenza reciproca delle culture e tradizioni dei popoli della Repubblica Islamica dell’Iran e della Federazione Russa, promuoveranno lo studio delle lingue ufficiali (russo e persiano), incoraggeranno i contatti tra istituzioni educative, compreso lo scambio di esperienze tra professori delle lingue russa e persiana, la formazione e la riqualificazione professionale per loro, lo sviluppo di materiali educativi per lo studio del russo e del persiano come lingue straniere, tenendo conto delle specificità nazionali, e incoraggeranno i contatti tra personalità della letteratura, dell’arte e della musica.
3. Le Parti Contraenti creeranno condizioni favorevoli per il funzionamento del Centro Culturale Iraniano a Mosca e del Centro Culturale Russo a Teheran, in conformità con l’Accordo tra il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran e il Governo della Federazione Russa sull’Istituzione e il Funzionamento dei Centri Culturali datato 24 Farvardin 1400 dell’Anno Solare Hijri (corrispondente al 13 aprile 2021).
Articolo 35
Le Parti Contraenti supporteranno la cooperazione intensiva nei settori pubblico e privato nei campi della promozione del patrimonio culturale, del turismo, delle arti e dell’artigianato, al fine di sensibilizzare le persone sulla ricchezza socio-culturale e le varie attrazioni turistiche della Federazione Russa e della Repubblica Islamica dell’Iran e promuovere contatti diretti tra le loro organizzazioni turistiche.
Articolo 36
Le Parti Contraenti incoraggeranno gli scambi bilaterali giovanili, faciliteranno l’instaurazione di contatti diretti tra associazioni giovanili creative, sportive, socio-politiche e di altro tipo, e promuoveranno conferenze tematiche congiunte, seminari e consultazioni sui temi legati ai giovani.
Articolo 37
Le Parti Contraenti faciliteranno il rafforzamento della cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport attraverso lo scambio di allenatori e altri specialisti in educazione fisica e sport, nonché ampliando i contatti diretti tra le loro organizzazioni sportive.
Articolo 38
Le Parti Contraenti si forniranno reciproco supporto nella prevenzione, risposta e mitigazione dei disastri naturali e causati dall’uomo, nonché nello sviluppo e nel miglioramento del sistema di gestione delle crisi.
Articolo 39
Le Parti Contraenti coopereranno nel campo della protezione ambientale attraverso la condivisione dell’esperienza nell’uso razionale delle risorse naturali, l’introduzione di tecnologie ecocompatibili e l’attuazione di misure di protezione ambientale.
Articolo 40
Le Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione e lo scambio di opinioni ed esperienze nel campo della gestione delle risorse idriche.
Articolo 41
Le Parti Contraenti, al fine di definire specifici settori e parametri di cooperazione previsti dal presente Trattato, possono, se necessario, concludere accordi separati.
Articolo 42
Le Parti Contraenti scambieranno opinioni sull’attuazione delle disposizioni del presente Trattato, inclusi i vertici regolari e gli incontri ad alto livello.
Articolo 43
Il presente Trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da altri trattati internazionali.
Articolo 44
Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dall’attuazione delle disposizioni del presente Trattato sarà risolta attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti Contraenti tramite canali diplomatici.
Articolo 45
1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica e entrerà in vigore trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data dell’ultima notifica scritta della conclusione da parte delle Parti Contraenti delle relative procedure interne, e sarà valido per 20 (venti) anni con rinnovo automatico per successivi periodi di cinque anni.
2. Il presente Trattato cesserà di avere effetto se una delle Parti Contraenti notifica all’altra Parte Contraente per iscritto la sua intenzione di terminare il presente Trattato non più tardi di 1 (uno) anno prima della sua scadenza.
Articolo 46
La cessazione del presente Trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti, nonché i loro progetti, programmi o accordi in corso che sono sorti nell’ambito dell’attuazione del presente Trattato prima di tale cessazione, salvo diverso accordo scritto.
Articolo 47
Con accordo scritto reciproco delle Parti Contraenti, il presente Trattato può essere modificato e integrato. Tali modifiche e integrazioni costituiranno parte integrante del presente Trattato e entreranno in vigore secondo quanto previsto dall’Articolo 45.
Il presente Trattato, composto da un preambolo e 47 (quarantasette) articoli, è stato concluso nella città di Mosca il 28 Dey 1403 del calendario solare Hijri, corrispondente al 17 gennaio 2025, in due originali nelle lingue persiana, russa e inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.
In caso di disaccordo nell’interpretazione o nell’attuazione del presente Trattato, sarà utilizzato il testo in inglese.
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